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Etichettatura ambientale e gli imballaggi in Italia

Contributo a cura dell'avv. Marta Grazioli.

In Italia, l’11 settembre 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del D.lgs 116/2020 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Il nuovo Decreto introduce l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi con l’obiettivodi promuovere la corretta informazione da fornire ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. 

La misura è stata sospesa dal decreto Milleproroghe 2022 fino al 31 dicembre 2022. A partire dal 1 gennaio 2023 non è più possibile commercializzare imballaggi che non rispettino i nuovi requisiti di etichettatura ambientale.

Etichettatura Ambientale

Gli obblighi introdotti consistono nell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. Inoltre, è necessario che l’etichetta fornisca informazioni specifiche in merito alla composizione dei materiali e al loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

Il Decreto fa riferimento alla Direttiva europea 94/62/CE stabilendo che:

  • l’imballaggio debba indicare la natura deli materiali utilizzati
  • l’imballaggio debba avere un’opportuna marcatura, che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura.

I contenuti dell’etichetta ambientale

Ai sensi del D.lgs 116/2020 tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale.

Per poter identificare e classificare l’imballaggio i produttori devono riportare la natura dei materiali di imballaggio. A tal proposito si deve fare riferimento a quanto previsto dalla Decisione 97/129/CE  che aveva già introdotto un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio, con diverse codifiche alfa-numeriche.

Va premesso che, ad oggi, non esiste un documento legislativo che chiarisca regole specifiche in merito al contenuto dell’etichetta e alla sua conformità rispetto all’obbligo di etichettatura ambientale; pertanto, è opportuno fare riferimento a quanto definito dalle linee guida del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

In tale contesto si evincono due situazioni differenti di etichettatura a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C (consumatore).

In merito all’etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore è importante distinguere due tipologie di imballaggi:

  1. Monocomponente
  1. Multicomponente

Ai fini di tale distinzione è opportuno fare riferimento alla Decisione 129/97/CE, che chiarisce come le componenti di un imballaggio vengano identificate come le parti che siano separabili manualmente dall’utente, il quale, cioè, “può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e l’incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili”.

  • L’etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente

Per gli imballaggi aventi un’unica componente destinati al consumatore finale, l’obbligo di etichettatura impone di riportare le seguenti informazioni:

- la tipologia di imballaggio: descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica

- l’identificazione del materiale usato: con codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE

- le indicazioni sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

  • L’etichettatura ambientale degli imballaggi multicomponente

Per gli imballaggi costituiti da più componenti è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale.

Infatti, ai sensi della Decisione 129/97/CE l’etichettatura va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente.

Questo vuol dire che ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:

  • la codifica alfanumerica identificativa del materiale di imballaggio
  • le indicazioni sulla raccolta.

L’etichettatura, infatti, va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente.

L’etichetta, in tale ipotesi, può essere presente, alternativamente:

  • sulle singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola…)
  • sul corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio…)
  • sulla componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione.

In particolare, sul packaging di piccola dimensione, nell’ipotesi di imballaggi multicomponente, la soluzione più facilmente percorribile è quella di apporre l’etichettatura ambientale sull’imballaggio di presentazione.

Invece, quando gli imballaggi sono venduti sfusi, potrebbero esserci limitazioni fisiche per l’apposizione dell’etichettatura e difficoltà per la visibilità delle informazioni. A tal proposito, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici, cioè quando la dimensione dell’imballaggio non rende fattibile l’inserimento delle informazioni appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali, tra i quali App, QR code, codice a barre. Infine, non siano percorribili nemmeno queste strade, è possibile procedere tramite la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet, che rendano possibile una comunicazione corretta e completa al consumatore finale. In merito si raccomanda di prevedere chiare indicazioni sul packaging riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare tali indicazioni tramite gli strumenti digitali o i siti web.

Sanzioni

Per quanto attiene le sanzioni previste si deve fare riferimento al Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006).

L’art.261 del Dlgs 152/2006 prevede una disciplina sanzionatoria applicabile a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo che va dai 5.000 fino ai 40.000 euro per quelle imprese che porteranno sul mercato imballaggi che non rispettano la normativa sull’etichettatura ambientale.

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