Contributo dell’avv. Laura Tessari. La digitalizzazione delle opere d’arte mediante “tokenizzazione” (che consiste nella creazione o trasposizione di un’opera in formato digitale registrato su una blockchain) ha aperto nuove frontiere e opportunità di business nel mercato dell’arte. L’applicazione delle tecnologie blockchain e NFT alle opere d’arte ha determinato l’avvento della c.d. crypto art (arte digitale crittografica). Il termine NFT è l’acronimo di “Non-Fungible Token”. Si tratta di un “gettone” unico e digitale associato ad un’opera digitale di qualsiasi genere (video, foto, testo, immagine, canzone, oggetti rappresentati digitalmente ecc.) in grado di certificare l’originalità e l’autenticità dell’opera. Questa tecnologia permette di creare opere d’arte digitali commercializzabili come “pezzi unici”. L’opera è il contenuto di un file digitale (un video, un audio, un’immagine o quant’altro..). L’autore crea il contenuto digitale – che può essere un contenuto totalmente “nuovo”, oppure può trattarsi della trasposizione in formato digitale di un’opera fisica già esistenza, come un dipinto - per poi certificarlo come NFT utilizzando una blockchain ed un wallet con disponibilità di criptovaluta per sostenere le spese di creazione dell’NFT. Le opere NFT sono acquistabili solamente tramite blockchain, perciò non è possibile pagarle con moneta tradizionale e, dunque, il “wallet crypto” serve anche per poter accedere alle piattaforme di compravendita e per gestire i compensi delle vendite. La maggior parte degli NFT vengono venduti con “smart contract” su piattaforme che propongono migliaia di opere a tutti i tipi di prezzo. Il più grande marketplace di NFT è attualmente “OpenSea”, ovvero una piattaforma che permette di creare, acquistare e vendere NFT. Curiosità: nel primo semestre 2021 OpenSea ha fatturato oltre 2,5 mld di dollari. Michael Joseph Winkelmann, conosciuto come "Beeple", è un artista digitale americano noto per la vendita di NFT. Beeple utilizza vari mezzi per creare opere rappresentanti, per lo più, immagini bizzarre e sarcastiche coniate in NFT. “Everydays: the First 5000 Days” è l’opera più famosa. Trattasi di un collage di immagini ritraenti 5.000 giorni (everyday), venduta il 12 marzo 2021 per 69 milioni di dollari in criptovaluta al milionario indiano Sundaresan. Quello della crypto art è un mercato “nuovo” e fiorente che lascia presagire il sorgere di numerosi contenziosi per violazione dei diritti d’autore altrui (nonché dei diritti di proprietà industriale). Cos’è un NFT
Come si crea un’opera d’arte NFT
Qualche esempio di crypto art.
Il rapper francese Élie Yaffa, meglio conosciuto come “Booba”, ha venduto il video del suo ultimo pezzo intitolato “TN” sotto forma di NFT. Booba ha creato 25.000 NFT del video che sono stati venduti in poche ore. L’operazione pare sia fruttata 620.000 euro.
Nel maggio 2021 le gallerie degli Uffizi di Firenze hanno venduto la versione NFT del “Tondo Doni” di Michelangelo. Il Tondo Doni riprodotto in versione digitale, in scala 1:1, è esattamente identico al capolavoro di Michelangelo. Per gli Uffizi la vendita della prima serigrafia digitale del Tondo è fruttata 70.000 euro.
Christie’s e la Andy Warhol Foundation hanno trasformato in NFT cinque immagini digitali prodotte dall’artista nel 1985 con il programma “Propaint” in formato Tiff. Gli NFT sono stati venduti e, in particolare, l’immagine della Campell’s Soup Cans scribacchiata da un topo ha fruttato 1,7 milioni di dollari. NFT e diritti di proprietà intellettuale: è lecito “tokenizzare” un’opera altrui?
Recentemente, infatti, un collettivo che si è dato il nome provocatorio di Global Art Museum ha riprodotto in formato digitale NFT opere contenute in musei come il Rijksmuseum di Amsterdam, per poi offrile in vendita su OpenSea. Poi, Hermès ha citato in giudizio Mason Rothschild, l’artista digitale di Los Angeles che ha creato la serie di NFT “MetaBirkins” (Rotshild ha creato arte digitale ispirata al marchio Hermès, scegliendo di intitolare la sua collezione NFT con il nome “MetaBirkins”). Attualmente sono in corso altre cause simili legate al mondo degli NFT, tra cui Nike/StockX e Miramax/Quentin Tarantino.
Dunque, per entrare nel mercato della crypto art senza commettere illeciti, è dato chiedersi se un’opera altrui sia legittimamente rielaborabile in formato digitale per essere “tokenizzata” e immessa nel mercato blockchain senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera “fisica”. Ad esempio: posso liberamente creare e vendere un NFT avente ad oggetto “La Gioconda”? E, d’altro canto, l’artista che vede un proprio dipinto in vendita come NFT può chiedere il risarcimento dei danni da illecito sfruttamento della propria opera?
Il tema appare innovativo e l’esito dei contenziosi citati contribuirà a creare i primi “precedenti” sulla questione, tuttavia, lo scrivente ritiene ragionevole prospettare sin d’ora che lo sfruttamento economico di un NFT riproducente un’opera altrui costituisca violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore derivanti dalla creazione dell’opera “fisica”.
In conclusione, poiché gli artt. 4 e 18 della Legge sulla protezione del Diritto d'Autore vietano la rielaborazione di un’opera senza il consenso dell’autore dell’opera originale e poiché la mancanza del consenso alla rielaborazione dell’opera obbliga colui che ha effettuato l'illecita rielaborazione al risarcimento del danno, ex art. 158 L.d.A., è – secondo chi scrive - prospettabile nel nostro ordinamento il diritto dell’autore di vietare la commercializzazione nella blockchain di NFT che abbiano ad oggetto un file contenente la trasposizione/rielaborazione digitale dell’opera originale.
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