Contributo dell'avv. Marta Grazioli. Alla luce della continua evoluzione degli strumenti digitali, l’Unione Europea ha individuato una serie di settori in cui le vigenti norme a tutela dei consumatori dovrebbero essere adattate alle nuove esigenze in materia. Conseguentemente, l’Unione Europea è intervenuta con la Direttiva Omnibus, entrata in vigore il 7 maggio 2020 con termine di recepimento da parte di tutti gli Stati europei entro il 28 maggio 2022. La Direttiva si occupa di diversi settori tra cui: la direttiva 93/13 CEE sulle clausole abusive; la direttiva 98/6/CE sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In merito all’ambito di applicazione, la Direttiva Omnibus si applica alle piattaforme che operano online in una relazione business-to-consumer. Le piattaforme interessate sono quelle che offrono servizi digitali dietro corrispettivo sia in forma di denaro, nonché in forma di dati personali. Tale ultimo aspetto è stato valorizzato dalla nuova Direttiva, che ha specificato che se i consumatori forniscono dati personali in cambio di servizi gratuiti, tale scambio sarà equiparato allo scambio merce-denaro; pertanto, anche i siti web che offrono servizi e contenuti digitali gratuiti devono adeguarsi alle previsioni della nuova Direttiva. Infatti, la Direttiva introduce il seguente paragrafo: “1 bis. La presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo”. I temi sui quali si sofferma la Direttiva sono riferiti principalmente agli obblighi di trasparenza nei confronti del consumatore e agli strumenti forniti al consumatore per tutelare i propri diritti. Le principali novità attengono: 1. Obblighi di trasparenza dei mercati online In tale contesto si fa riferimento all’operatività dei "marketplace". In particolare, la Direttiva si occupa del tema di ricerca sotto forma di parola chiave dei prodotti offerti da eCommerce. In questi casi la Direttiva impone di fornire al consumatore informazioni in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati come risultato della sua ricerca. Di conseguenza, le condizioni generali di vendita dovranno esplicitare i criteri sottesi ai risultati ottenuti dalla ricerca. La Direttiva “Omnibus” impone ai siti internet di fornire in maniera trasparente alcune informazioni: In tal senso l’articolo 6 bis impone: “1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, ferma restando la direttiva 2005/29/CE, indica al consumatore anche, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza: a) informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2005/29/CE, delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri; b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online; c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori; d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto dell’Unione o nazionale. 2. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE, il presente articolo non impedisce agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online. Tali disposizioni devono essere proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori”. 2. Misure di contrasto alla pratica di riduzione dei prezzi. In merito alle novità introdotte per contrastare la pratica di riduzione dei prezzi condotta al fine di fuorviare il consumatore la Direttiva impone nuove modalità di comunicazione delle riduzioni del prezzo. Infatti, l’articolo 6 bis 1 dispone che: "Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo. Gli Stati membri possono stabilire norme diverse per i beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente. Se il prodotto è sul mercato da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore a quello di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono stabilire che, nei casi in cui la riduzione del prezzo sia progressivamente aumentata, il prezzo precedente sia il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione del prezzo." 3. Verifica e garanzia di veridicità delle recensioni. Altro tema fortemente approfondito dalla Direttiva attiene le recensioni dei consumatori. In tale contesto la Direttiva ha introdotto diverse misure per garantire che la veridicità delle recensioni. Sempre di più i consumatori si affidano alle recensioni al fine di effettuare le loro scelte di acquisito; pertanto, è necessario garantire che le stesse provengano da chi ha effettivamente acquistato, e dunque provato quel prodotto. In particolare, la Direttiva vieta di: La Direttiva interviene, inoltre, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei consumatori in caso di problematiche. In particolare, nel caso in cui il consumatore subisca danni causati da pratiche commerciali sleali, viene prevista a suo favore la possibilità di agire per il risarcimento dei danni, la riduzione del prezzo del prodotto/servizio o la risoluzione del contratto. In tema di sanzioni la Direttiva Omnibus rafforza le sanzioni previste nei diversi settori. In particolare, interviene sulla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori introducendo sanzioni pecuniarie ingenti: per un importo massimo almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo dell’operatore nello Stato membro interessato, ovvero fino a un importo massimo di almeno 2 milioni di euro nei casi in cui le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili. Per il calcolo della sanzione, vengono previsti criteri di natura simile a quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali e di privacy. Ambito di applicazione.
In particolare, la Direttiva specifica che “si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest’ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale”.Principali novità.
Rimedi del Consumatore.
Sanzioni.
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