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L’attività sportiva in costituzione: procede l’iter di modifica dell’art. 33.

Contributo a cura dell'Avv. Andrea Scalco.

È notizia di pochi giorni fa (14 Giugno 2022) l’approvazione a larghissima maggioranza (365 voti favorevoli, 2 contrari e 14 astenuti), da parte dell'aula della Camera, della proposta di legge di riforma costituzionale che modifica l'articolo 33 della Carta Costituzionale (p.d.l. costituzionale A S. 747-2262-2474-2478-2480-2538).
Il testo di legge costituzionale, composto da un unico articolo, punta ad inserire un ultimo comma all’articolo dedicato alla tutela della cultura e dell’istruzione e recita: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme". Tale progetto di riforma è frutto di un intervento a cui il legislatore lavorava ormai da molto tempo e, dopo l’accordo raggiunto in sede di Commissione Affari Costituzionali e l’approvazione del Senato in data 22 Marzo 2022, ora tornerà a Palazzo Madama per la seconda lettura, proseguendo così l'iter previsto per le riforme costituzionali.
Il diritto di accesso allo sport segue dunque l’ingresso in Costituzione della tutela dell’ambiente e degli animali, introdotti con la legge costituzionale n. 1/2022. Tale proposta di legge si prefigge, come riportato nella prelazione della stessa, di rispondere all’esigenza di “colmare una lacuna nel nostro ordinamento, dal momento che, purtroppo, nonostante le normative europee e il sentire comune, non esiste ancora una previsione normativa nella nostra Costituzione che annoveri il diritto allo sport e all'attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana”.
Con questa modifica costituzionale si vuole agevolare l’accesso allo sport sia per il benessere psicofisico che come opportunità di sviluppo sociale della collettività, contemplando finalmente l’attività sportiva come diritto facente capo alla persona umana.

Lo sport nella Costituzione prima e dopo la nuova proposta di modifica dell’art. 33.

Negli ultimi anni, per ovviare all’assenza di espresse disposizioni costituzionali sul punto, vi erano stati svariati approcci dottrinali volti a ricondurre il diritto allo sport nell’alveo dell’art. 2 della Costituzione, inteso come “clausola generale” volta a ricomprendere un catalogo di diritti tutelati dalla Carta a seconda delle nuove istanze manifestate dal corpo sociale. Altri tentativi, invece, cercavano di scorgere un fondamento a tale diritto entro altre previsioni, quali l’art. 3, comma 2 (principio di eguaglianza sostanziale), l’art. 13 (libertà personale) e l’art. 18 (libertà di associazione). È dunque palese come questa proposta, in qualche misura, aspiri a superare tale dibattito.

Pur mancando attualmente un’espressa norma che si occupi dell’attività sportiva in sé considerata, la Carta Costituzionale fa menzione dell’ordinamento sportivo all’art. 117, includendo tale tema nelle materie affidate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. Nonostante inizialmente la tutela dello sport dovesse essere inserita all’art. 32 vista l’importanza di questo per il benessere fisico e la salute, la scelta è poi ricaduta sull’art. 33 (quindi nell’ambito di tutela della cultura e dell’istruzione), poiché in esso si concretizza la volontà di riconoscere il valore educativo e sociale dello sport, senza dimenticare la sua importanza sotto il profilo del benessere psicofisico della persona.
Al testo iniziale della proposta è stato infine aggiunto l’inciso conclusivo “in tutte le sue forme”, approvato in Commissione Affari Costituzionali in data 2 Marzo 2022. Tale addizione ha come fine quello di garantire una tutela a 360° all’attività sportiva, sia essa professionistica, dilettantistica o amatoriale, fino all’attività di allenamento individuale.
L’attività sportiva assurge così a fondamentale momento di aggregazione, socializzazione e integrazione, fungendo da veicolo di diffusione di valori. Proprio in tale ottica, la Repubblica si propone di assicurarne l’accesso a tutti e per questo in Senato, durante l’esame del disegno di legge, è stato dichiarato che «con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impiego per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere».

Le conseguenze dell’introduzione della tutela dell’attività sportiva in Costituzione e la connessione con il diritto europeo.

Alla luce di quanto sottolineato finora, risulta chiaro come a tale proposta modificativa debba seguire un importante impegno da parte dello Stato, il quale ha il dovere di assumere iniziative idonee e conseguenti. Con questa previsione, si renderà necessaria l’introduzione di nuovi obiettivi nazionali in vari settori, a partire dallo sviluppo di norme e condizioni effettive per l'accesso alle strutture e agli eventi sportivi (ad es. per i portatori di disabilità), fino all’avviamento di progetti volti a includere nello sport le persone che si trovino ai margini della società (giovani che vivono in condizioni difficili o anziani).
Tutti questi traguardi, per essere raggiunti, avranno poi bisogno della realizzazione di una rete di cooperazione europea ed internazionale ancor più sviluppata, considerato anche quanto già previsto dalla disciplina comunitaria. La stessa legge, nella relazione illustrativa al progetto di legge, statuisce infatti che “sia il diritto europeo che il diritto internazionale riconoscono una connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti dai più giovani agli adulti”.
È importante ricordare a tal proposito, in conclusione, che è stato proprio il Trattato di Lisbona a far acquisire una competenza specifica nel campo dello sport all’Unione Europea (art. 6, lett. e, TFUE). Nello specifico, tale trattato dispone all’art. 165, co.1 par.2, TFUE che “L’Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. 

Considerato quanto già previsto nel quadro normativo comunitario, l’attuale modifica costituzionale risultava ormai improrogabile e necessaria.

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