Contributo a cura dell'Avv. Mattia Zampieri In attesa che la riforma del processo civile prenda forma, si porta l’attenzione ad una modifica alla procedura di esecuzione presso terzi che entrerà in vigore nei prossimi giorni. Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 206/2021, contenente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Com’è agevole intuire, trattasi di un onere che grava unicamente sul creditore - tenuto a rispettare una procedura sempre più costellata di formalismi dalla scarsa utilità - che sembra contrastare le finalità di semplificazione e accelerazione del rito processuale civile che dovrebbero invece informare le modiche all’attuale sistema. L’onere in questione, infatti, non solo finisce per appesantire la procedura obbligando il creditore ad effettuare ulteriori notifiche, con evidenti maggiori costi per la propria parte assistita (soprattutto se i terzi pignorati sono molti). Ma, soprattutto - e questo pare allo scrivente il punto davvero critico della novella - la mancata osservanza di detto onere ha come conseguenza inevitabile l’inefficacia del pignoramento. Infatti, questa draconiana conseguenza dell’inefficacia del pignoramento è prevista in relazione ad un adempimento che, a ben vedere, si presenta di scarsa utilità. La norma in esame, infatti, prevede che l’avvocato notifichi al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, ma non la data dell’udienza; senonché, come noto, non è affatto detto che la data di udienza indicata dall’avvocato nell’atto di pignoramento sia confermata, soprattutto presso quei distretti giudiziari che non si sono ancora dotati di una procedura di prenotazione delle udienze. Non resta quindi che attendere un (ulteriore) intervento legislativo che stabilisca, a esempio in modo analogo a quanto avviene nei procedimenti sommari di cognizione o nel rito lavoro, che il creditore sia tenuto a notificare alle parti il provvedimento di fissazione dell’udienza reale di assegnazione.Cosa dice la Legge n. 206/2021 e le novità introdotte dal 22 giugno 2022.
Le modifiche introdotte con la Legge in commento esplicheranno la loro efficacia in quelle procedure che verranno instaurare a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ossia a partire dal 22 giugno 2022.
Diverse sono le norme del processo esecutivo coinvolte nella riforma, tra cui una in materia di esecuzione presso terzi.
La Legge 206/2021, infatti, ha introdotto una modifica all’art. 543 cpc, norma che descrive la forma e le modalità con cui deve essere effettuato il pignoramento presso terzi che si sostanza in un ulteriore onere in capo al creditore procedente.
Infatti, l’art. 543 c.p.c. vede ora la presenza di altri due commi che seguono il quarto e che così recitano:
“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
“Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento”.A chi spetta l'onere previsto dalla norma?
Prospettive future.
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