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Maltrattamenti in famiglia e remissione della querela: un percorso praticabile?

Contributo dell'Avv. Matteo Fiorio.

L’art. 572 del c.p. prevede e punisce il reato di maltrattamenti in famiglia che, in breve, si configura ogniqualvolta un soggetto maltratta un appartenente alla propria cerchia famigliare creando nella vittima un’apprezzabile sofferenza che può essere di tipo fisico o morale.

Affinché si configuri la suddetta fattispecie criminosa, la condotta del soggetto maltrattante deve essere necessariamente di carattere abituale e si caratterizza dalla «sussistenza di una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità» (così Trib. di Siena, sentenza nr. 917/2020).

Procedibilità d’ufficio per il reato di maltrattamenti

La procedibilità per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è prevista sempre d’ufficio, ovvero una volta che il soggetto maltrattato ha portato l’Autorità Giudiziaria a conoscenza dei fatti e questi sono stati ritenuti reato (tramite atto di denuncia orale o scritta anche alle Forze dell’Ordine), ci sarà l’avvio del procedimento penale nel quale verranno successivamente acquisite tutte le fonti di prova utili e necessarie per sostenere l’accusa in giudizio del maltrattante indagato e diventerà irrilevante la volontà o meno di chi ha denunciato il fatto di proseguire nell’iniziativa penale.

La remissione di querela nel reato di maltrattamenti in famiglia è consentita?

Il Codice di Procedura Penale prevede la possibilità per il denunciante, nel caso di reati perseguibili a querela di parte e quindi tendenzialmente di minore gravità, di manifestare la propria volontà di non procedere oltre nella pretesa punitiva, chiedendo, quindi, al Pubblico Ministero di archiviare il procedimento formatosi a seguito della denuncia.

Andando nello specifico, ed in particolare in caso di reato di maltrattamenti commessi ai danni del coniuge o di un familiare convivente, questo non sarebbe possibile essendo, come detto, un reato che per gravità e condotta la Legge ritiene procedibile d’ufficio.

Nell’esperienza giudiziaria, però, nel caso la parte maltrattata abbia una reale e sincera volontà di rinunciare alla pretesa punitiva (perché, ad esempio, le parti si sono riappacificate, il marito e la moglie sono ritornati a vivere sotto lo stesso tetto e ogni difficoltà è stata riappianata non sussistendo più alcun pericolo per la personale incolumità della vittima, perché il soggetto violento ha compreso il disvalore del gesto facendo venire meno il rischio di reiterazione del comportamento violento e maltrattante), è possibile rappresentare nel procedimento tale situazione avvallata dall’atto di remissione di querela. In sostanza, se ci si trova ancora in fase di indagini preliminari, bisognerà chiedere al pubblico ministero che la fattispecie ex art. 572 c.p. – che come detto ha natura di reato abituale e come tale presuppone la consumazione di diversi atti di aggressione, anche non costituenti di per sé reato, purché siano protratti nel tempo - possa essere riqualificata, privandola appunto della sua “abitualità”, nel senso di una violazione di più reati procedibili a querela di parte (ad esempio artt. 612, 581, 595 c.p.) unificati fra di loro dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.

Ciò porterebbe al fatto che, trattandosi di fatti/reato divenuti procedibili - nella loro complessità - a querela di parte, l’intervenuta remissione di querela, accettata chiaramente dall’indagato, interromperà il prosieguo dell’azione penale.

Il rischio per il querelante

Ciò che va attentamente valutato, è il rischio concreto per il soggetto che ha sporto denuncia, di essere accusato di calunnia una volta rimessa la querela, ovvero che gli venga contestato di aver incolpato un altro di un reato che non ha mai compiuto (in questo caso i maltrattamenti).

In un simile caso, la remissione di querela sottoscritta dalla vittima non andrà a negare i fatti storici a suo tempo denunciati ma dovrà andare ad evidenziare soltanto la reale intensità temporale della condotta tenuta dal soggetto maltrattane, per scongiurare, appunto, il rischio di calunnia.

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