Contributo dell'Avv. Mattia Zampieri.
La successione mortis causa, o a causa di morte, è quella procedura che determina il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.
Principio fondamentale che regola la materia è quello per cui con la morte i diritti patrimoniali di una persona si trasmettono ad altri soggetti, i quali possono essere designati dal titolare del patrimonio (il c.d. de cuius), mediante testamento, oppure, in mancanza, dalla legge.
Il concetto di patrimonio ereditario si riferisce all’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili al momento della morte. L’eredità, dunque, comprende non solo i beni e i crediti, ma anche i debiti della persona defunta. Per questo motivo il legislatore ha previsto che il titolo di erede si acquisiti in forza di una dichiarazione di volontà eh ha altresì individuato degli strumenti per circoscrivere le possibili conseguenze negative di una successione onerosa.
Chiamata all’eredità e accettazione
Con l’apertura della successione - che, ai sensi dell’art. 456 c.c. avviene al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto - si realizza la fase della delazione a mezzo della quale i successori (testamentari e legittimari) assumono la qualifica di chiamati all’eredità, così acquisendo il diritto di accettazione, ovvero il diritto di acquistare l’eredità. Ai sensi dell’art. 459 c.c., esercitando tale diritto il semplice chiamato si trasforma in erede e l’effetto dell’accettazione risale al momento dell’apertura dell’accettazione (ovvero al momento della morte de de cuius).
Quali sono le forme di accettazione dell’eredità?
L’accettazione può essere definita come la dichiarazione di volontà unilaterale del chiamato, diretta all’acquisto dell’eredità. Tale dichiarazione è irrevocabile, non può essere subordinata a termine o a condizione, né può essere parziale.
In merito alla forma, l’accettazione può essere espressa (art. 475 c.c.) quando il chiamato, in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiara espressamente di accettare l’eredità; tacita (art. 476 c.c.) quando egli compie uno o più atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede; presunta o legale (artt. 477, 478 e 485 c.c.) quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che sono considerati atti di implicita accettazione.
Quanto poi alle modalità di esercizio, l’accettazione può essere di due tipi: pura e semplice, oppure con beneficio di inventario.
L’accettazione pura e semplice produce l’effetto di confondere il patrimonio ereditato con quello personale dell’erede. Quest’ultimo assume così una responsabilità ultra vires, nel senso che egli diviene responsabile anche per le passività gravanti sull’eredità e pure se superiori all’attivo ereditario. L’erede dunque è tenuto a pagare i debiti ereditari anche con il proprio patrimonio e i suoi creditori sono altrettanto legittimati ad attaccare quanto ereditato.
Diversamente, l'accettazione con beneficio d'inventario si verifica quando l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius allo scopo di circoscrivere le conseguenze economiche negative di una successione presumibilmente onerosa al solo patrimonio del defunto. Così operando l'erede risponde delle obbligazioni trasmessegli dal de cuius solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario. In questo modo:
- l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto;
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- i creditori del defunto hanno il diritto di essere soddisfatti sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell’erede.
Quando è possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario?
Fatta eccezione per alcuni soggetti espressamente indicati dalla legge, per i quali l’accettazione beneficiata costituisce un obbligo (incapaci assoluti e relativi, persone giuridiche ed enti non riconosciuti), l’accettazione con beneficio di inventario è generalmente prevista come una facoltà per ogni chiamato.
Tuttavia, in ragione del fatto che detto meccanismo comporta una separazione tra il patrimonio dell’erede e quello del defunto, il Codice civile prevede la necessità di osservare alcuni termini e formalità. L’articolo 484 c.c. richiede innanzitutto la forma solenne, prevedendo che l'accettazione con beneficio d'inventario avvenga mediante dichiarazione, ricevuta da notaio o da cancelliere del tribunale, sottoposta ad un regime di pubblicità notizia (inserzione nel registro delle successioni e trascrizione presso l’ufficio registri immobiliari). Tale dichiarazione, inoltre, deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni.
È molto importante verificare se il chiamato all’eredità che intenda accettare con beneficio di inventario sia o non sia nel possesso di beni del defunto, in quanto tale situazione ha importanti risvolti pratici.
In particolare:
- il chiamato nel possesso dei beni deve compiere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione ed esprimere accettazione o rinuncia nei quaranta giorni successivi.
- il chiamato che non è nel possesso dei beni, invece, ha dieci anni di tempo per accettare anche con beneficio d’inventario. Tuttavia, una volta presentata la dichiarazione ha tre mesi di tempo per concludere l’inventario. Nel caso in cui, invece, abbia effettuato prima l’inventario, ha quaranta giorni di tempo per accettare o rinunciare.
Che cosa si intende per possesso dei beni ereditari?
Secondo il costante orientamento assunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il concetto di possesso di beni a qualsiasi titolo previsto dall’art. 485 c.c. si identifica in una qualsiasi relazione materiale del chiamato con i beni ereditari, la quale non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà sui beni, ben potendosi esaurire in una situazione di fatto (cfr. Cass. Civ. 7076/1995 e Cass. Civ. 4770/1994).
Quali sono le conseguenze in caso di omissioni o di mancato rispetto dei termini?
Sia per il chiamato in possesso dei beni, che per quello non in possesso dei beni, nel caso in cui gli adempimenti siano ritardati o addirittura omessi, egli è considerato erede puro e semplice con tutte le conseguenze in punto di commistione tra i patrimoni e di responsabilità per le passività ereditarie e pure se superiori all’attivo. Stessa sorte è poi prevista per l’erede beneficiato che alieni un bene immobile senza autorizzazione del Giudice o qualora venga accertato giudizialmente che nell’inventario è stata omessa in malafede l’indicazione di beni o sono state inserite passività inesistenti.
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