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La nullità della notifica a mezzo p.e.c. nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica

Contributo a cura dell’Avv. Andrea Scalco.

Con l’avvento del processo telematico, accade sovente che l’Avvocato notifichi gli atti giudiziari a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

Con riguardo a questo tema, di recente vi è stata una pronuncia del Tribunale di Lodi che si è interessato della notifica a mezzo PEC alle Associazioni Sportive Dilettantistiche stabilendo che “è nulla la notifica PEC del decreto ingiuntivo ove, a fronte dell’eccezione dell’opponente, l’opposto non abbia chiarito da quale pubblico registro sia stato estratto l’indirizzo utilizzato per la notifica.” (Verbale prima udienza 2625/2021 R.G. 3403/2022)

IL CASO IN OGGETTO E LA LEGGE N. 53/1994

La decisione del Tribunale di Lodi trae origine dalla notifica di un decreto ingiuntivo, inviata inizialmente al presunto indirizzo PEC di una A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica), a cui solo alcuni giorni dopo seguiva quella a mezzo di Ufficiale Giudiziario nella sede della stessa.

L’A.S.D. proponeva opposizione tempestiva rispetto ai termini della sola notifica cartacea, e con questa eccepiva la nullità della precedente notifica via PEC, poiché l’indirizzo dell’Associazione non risultava inserito in nessun pubblico elenco.

Sul punto l’art. 11 della L. 53/1994 prescrive le ipotesi di nullità della notifica effettuata dall’avvocato via PEC, disponendo testualmente che: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”

Il Tribunale di Lodi sofferma, tuttavia, la propria attenzione sull’art. art.3-bis della medesima norma e sancisce che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”

In proposito quindi la notifica deve essere effettuata “…all’indirizzo risultante da pubblici elenchi” (INIPEC, REGINDE, ELENCO PP.AA., REGISTRO IMPRESE, IPA) e l’avvocato notificante, nella relata di notifica, dovrà indicare da quale pubblico elenco avrà estratto l’indirizzo PEC del destinatario della notifica.

In virtù di ciò, il Tribunale di Lodi ha constatato che “…come rilevato da parte opponente, l'indirizzo PEC non risulta dall'elenco INI-PEC; a fronte dell'eccezione dell'opponente, la (omissis) non ha chiarito da quale registro sia stato estratto l'indirizzo utilizzato per la notifica; ritiene pertanto che l'opposizione sia tempestiva in quanto deve farsi riferimento alla notifica effettuata a mezzo posta…”, di fatto recependo la nullità della precedente notifica via PEC.

CONSIDERAZIONI FINALI: LE DUE POSSIBILI POSIZIONI

1. L’interpretazione fornita dal Tribunale di Lodi parrebbe eccessivamente formalistica se letta di concerto con l’art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non potrebbe essere pronunciata quando l'atto raggiunge il suo scopo, anche se numerose decisioni giurisprudenziali hanno dimostrato ampia flessibilità nell'applicazione di tale principio, valutando nello specifico ogni singolo caso.

Di fatto può dirsi che la ratio sottesa all’art.3-bis L. 53/1994 riguarda la necessità che l'indirizzo PEC risulti dai pubblici elenchi e che conseguentemente vi sia un'idonea garanzia di conoscibilità del contenuto della notifica.

In proposito al caso analizzato in questo scritto, dobbiamo quindi premettere che, molto spesso, le  Associazioni Sportive Dilettantistiche sono gestite da volontari, non assimilabili a figure professionali come nel caso di pubbliche amministrazioni, imprese e/o professionisti ai quali è ragionevole richiedere un grado maggiore di diligenza nella gestione della casella di posta elettronica certificata.

Per tali ragioni si può condividere la pronuncia del Tribunale di Lodi che si pone in una posizione assolutamente garantista rispetto all'operato della Associazione Sportiva Dilettantistica.

2. Contrariamente a quanto detto sopra l’art. 3-bis della L. 53/1994 non pone altro dovere al professionista che quello di indicare nella relata di notifica da quale pubblico elenco ha estratto l’indirizzo PEC del destinatario. Nella redazione di questa, è bene ricordare che secondo l’art. 6 L. 53/1994 l’avvocato assume la qualifica di pubblico ufficiale e ciò vorrà dire che il contenuto di essa avrà valore fino alla proposizione della querela di falso (Corte d’Appello di Milano, n. 3083/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 9793/2015)

Sul punto numerose pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite hanno stabilito che: “la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; tale principio opera anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”. (Cass., Sez. Un., n. 7665/2016; Cass., Sez. Un., n. 23620/2018)

Pertanto, se la notifica raggiunge il suo scopo, ossia se l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata pervenga ad effettiva conoscenza del destinatario, a nulla rileva la presenza di meri vizi di natura procedimentale ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito, infatti, non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Ne deriva che, nel caso che ci occupa, l'eccezione sollevata dall’opponente poteva anche essere dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lodi sia perché proposta in assenza di querela di falso sia perché afferente ad un mero vizio procedimentale privo di una lesione del diritto di difesa o di altro pregiudizio.

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