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Danni da morte e da lesioni personali di un congiunto: quali sono risarcibili e chi può beneficiarne?

Contributo a cura dell'Avv. Alessandro Pachera

Chi subisce la morte o il ferimento più o meno grave di un congiunto in occasione di un incidente stradale, sul lavoro, per responsabilità medica, o in altra tragica circostanza, ha diritto ad ottenere in prima persona (iure proprio) e quale erede del defunto (iure hereditatis) molteplici risarcimenti, a seconda del danno subito dalla persona cara.

La materia è in continua evoluzione in quanto questo tipo di danni, cosiddetti riflessi, non sono espressamente previsti dalla legge, ma sono stati delineati nel tempo dalle sentenze della Cassazione e quindi dalla giurisprudenza.

Il punto sulla situazione attuale.

In caso di morte del congiunto può chiedere un risarcimento:

  1. Il coniuge ed i figli della cosiddetta famiglia legittima, vale a dire quella fondata sul matrimonio;
  2. La persona convivente di fatto ed i figli naturali non riconosciuti;
  3. Il figlio che all’epoca del sinistro era stato solo concepito senza essere ancora nato;
  4. I parenti meno stretti, es. i nipoti, quando abbiano perso il sostegno economico che il parente defunto dava loro in modo durevole e costante;
  5. Altri soggetti che durante la vita del defunto abbiano goduto di sovvenzioni economiche durevoli e costanti.

Quali danni vengono risarciti:

  1. Il danno morale da sofferenza per la perdita della persona cara;
  2. Il danno biologico qualora la tragica perdita abbia determinato una malattia del corpo o della mente;
  3. Il danno patrimoniale per avere perduto la sovvenzione economica fornita in vita dal defunto;
  4. Il danno cd. catastrofale, vale a dire la sofferenza subita dalla vittima dal momento del sinistro al momento della morte, purché la vittima sia rimasta lucida ed abbia avuto la percezione del proprio tragico stato e della fine imminente. La Cassazione ritiene sufficiente anche una sofferenza di poche ore.
  5. Il danno cd. biologico terminale, vale a dire la sofferenza subita dalla vittima per la morte o per una menomazione causata dal sinistro in un intervallo di tempo superiore ai cinque giorni.
  6. Nessun danno in caso di morte immediata se la vittima non ha percepito alcuna sofferenza a causa del sinistro.

In caso di lesioni personali di un congiunto, la Giurisprudenza ha consolidato sul punto alcuni importanti orientamenti:

  1. nel caso in cui da un fatto illecito sia derivata dapprima una menomazione dell’integrità psico-fisica e, dopo una fase intermedia di malattia, la morte del soggetto leso, gli eredi di quest’ultimo possono far valere “iure hereditatis”, nei confronti dell’autore dell’illecito, il diritto al risarcimento del danno biologico sopportato dal medesimo soggetto leso nel periodo che va dal momento della lesione e quello della morte;
  2. ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale da sofferenza, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, perché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale;
  3. ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a seguito di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile (decisione presa a favore dei genitori di figlio nato con lesioni gravissime per responsabilità dei medici).

Riferimenti normativi: art. 1223 c.c. - art. 1226 c.c. - art. 2043 c.c. - art. 2056 c.c. - art. 2059 c.c.

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