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Polizia di Stato: il trasferimento per incompatibilità ambientale

Contributo dell'Avv. Matteo Fiorio

In generale, il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale dei dipendenti l’amministrazione della Pubblica Sicurezza è disciplinato dall’art. 55 commi 4 e 5 del D.P.R. nr. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) il quale prevede la possibilità per l’amministrazione di trasferire il dipendente - anche in soprannumero rispetto alla nuova sede di destinazione - in caso si verifichino una (o più) delle tre specifiche e tassative ipotesi di trasferimento previste, ovvero:

a)        evitare la lesione del prestigio dell’Amministrazione di appartenenza;

b)        evitare una situazione di pericolo per il dipendente pubblico;

c)         in caso di ricorrenza di gravissime ed eccezionali situazioni personali.

Le tre ipotesi sono del tutto autonome rispetto alla fattispecie ordinaria del trasferimento prevista dai precedenti commi del medesimo articolo e l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ragione della tutela dell’interesse superiore che è quello di fare in modo che la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti.

Focus: quando vi è lesione del prestigio della pubblica amministrazione?

Per “danno all’immagine” della pubblica Amministrazione la giurisprudenza intende la rottura di quel rapporto di fiducia che deve necessariamente esserci tra la cittadinanza e la pubblica Amministrazione stessa che, in virtù dell’appartenenza territoriale, ricorre in modo particolare alle Amministrazioni erogatrici di servizi indispensabili per la collettività come, ad esempio, la Polizia di Stato. Questa compromissione del rapporto di fiducia è generalmente causata da un evento “nocivo” riconducibile ad una condotta negligente tenuta da un dipendente e si traduce in un evento dannoso arrecato alla solidità ed all’integrità dei principi costituzionali di legalità, buon andamento, di imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza che costituiscono il nucleo fondante dell’azione amministrativa. Evidentemente non tutti i comportamenti illeciti o atti illegittimi commessi da un dipendente, che pur non giovano all’immagine dell’Amministrazione, sono causalmente idonei a provocare un danno all’immagine, ma solo quelli di estrema gravità, riscontrabili - ad esempio - nella fattispecie di illecita richiesta o di acquisizione di danaro, nelle ipotesi di tangenti e di collusioni, di corruzione e di concussione.

Il provvedimento di trasferimento per lesione del prestigio della P.A. è sempre legittimo?

La Pubblica Amministrazione se trasferisce un dipendente per incompatibilità ambientale per un presunto «grave nocumento all’immagine e al prestigio» deve spiegare compiutamente ed integralmente i motivi di tale danno: pur nella natura ampiamente discrezionale e non sanzionatoria che dovrebbe avere questo tipo di atto amministrativo, lo stesso deve comunque fondarsi su una discrezionalità che non sia arbitraria e che prescinda da una carenza totale di motivazione e da una totale mancanza di applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Sul punto si è espresso più volte anche il Consiglio di Stato ribadendo come «l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in questa materia deve essere assistita da un preventivo e rigoroso accertamento dei fatti, nocivi al prestigio della stessa, che siano riconducibili, sul piano eziologico, alla presenza del dipendente in loco, poiché diversamente si configurerebbe come l’esercizio di un insindacabile arbitrio» (cfr. C. di S., Sez. III, nr. 3740/2013 Reg. Prov. Coll.). In sostanza, i provvedimenti che intervengono per risolvere situazioni d’incompatibilità ambientale devono essere necessariamente motivati, ed è onere dell’Amministrazione indicare il nesso di correlazione tra detta situazione di incompatibilità ed il comportamento del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio e tale da poter determinare il suo allontanamento dal posto.

Le soluzioni in caso di trasferimento illegittimo

Per valutare la legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è, quindi, richiesto che lo stesso sia stato adottato in base ad elementi logici e chiari che siano adeguati a rendere la figura del pubblico dipendente offuscata da ombre idonee a nuocere attraverso la sua persona il prestigio dell’amministrazione e la funzionalità dell’esercizio stesso delle funzioni di istituto (cfr. ex plurimis, C. di S., Sez. IV, sent. nr. 155/1990 Reg. Prov. Coll.). Il sindacato del Giudice amministrativo non può, quindi, entrare nel merito della discrezionalità della scelta di trasferire il dipendente ma può rilevare l’illegittimità del provvedimento quando l’agire della Pubblica Amministrazione sfocia in una illiceità tale che oltre a contrastare con le norme specifiche è anche il frutto di una condotta negligente, superficiale ed imperita e perciò in grado di ledere in via diretta, immediata e concreta la situazione giuridica del lavoratore.

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