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I vantaggi del regime doganale di “perfezionamento attivo” per le imprese italiane che esportano

Contributo dell’avv. Laura Tessari

Nel contesto globalizzato degli scambi commerciali, l’attento esame dei profili, delle problematiche doganali e delle eventuali “agevolazioni” assume un ruolo importante nel processo di elaborazione delle strategie per le imprese che commercializzano con l’estero. Infatti, la conoscenza delle implicazioni doganali può ridurre in misura significativa i costi aziendali, favorendo la competitività su scala internazionale dei beni commercializzati.

L’impatto negativo del dazio e delle tasse per l'importazione dei prodotti extra UE

Ad esempio, l’impresa italiana che importa dall’estero prodotti o “materie prime” necessari per la realizzazione di un “prodotto finito” si trova a dover pagare dei dazi all’importazione, pagare eventuali Accise e aggiungere l’IVA. Tutti costi che vanno ovviamente a maggiorare il prezzo del prodotto “finale”, il che incide negativamente in termini di competitività del prodotto italiano nei mercati esteri.

Il regime doganale di “perfezionamento attivo”: i vantaggi

Per agevolare le imprese europee ed incrementare l’occupazione, l’Unione europea ha introdotto il regime speciale del “perfezionamento attivo” che risulta particolarmente interessante per tutte quelle imprese che si riforniscono all’estero di certi materiali utilizzati per formare il prodotto finito destinato alla riesportazione in un paese terzo. Precisamente, il perfezionamento attivo consente di effettuare - nei territori dell’Unione Europea - lavorazioni di riparazione, montaggio, assemblaggio, trasformazione e manipolazioni usuali su beni di provenienza “extra UE” che, una volta “lavorati”, vengono riesportati nel prodotto finito. Il vero vantaggio consiste nel fatto che questo regime permette all’impresa aderente di evitare il pagamento del dazio, dell’IVA e l’applicazione di misure di politica commerciale sui beni importati. Il ché implica un’evidente riduzione dei costi.

Come usufruire del regime di “perfezionamento attivo”: guida pratica

Concretamente, per usufruire del regime speciale che ci occupa è necessario richiedere un’autorizzazione all’ufficio doganale competente. Trattasi dell’ufficio del luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali del richiedente e dove viene svolta almeno una parte delle attività relative al regime di lavorazioni, vincolo e appuramento.

Una delle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione risiede nella possibilità di garantire l’identificazione delle “materie prime” importate nei prodotti trasformati, cioè la possibilità di provare che il bene finale è ottenuto con le merci “extra UE” temporaneamente importate. Pertanto, è necessario garantire l’individuabilità, ad esempio, delle matricole delle componenti importate nei prodotti finiti.

Nell’autorizzazione l'autorità doganale stabilirà:

  • il termine entro il quale i prodotti compensatori dovranno essere esportati o riesportati o ricevere un'altra destinazione doganale;
  • il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione del tasso.

Il termine standard di validità dell’autorizzazione di perfezionamento attivo è di 5 anni dalla data di emissione.

Dato che, nella maggior parte dei casi, i prodotti importati sarebbero soggetti a dazi se non venissero importati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, l’impresa aderente dovrà necessariamente prestare una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dall’autorità doganale nell’autorizzazione al regime.

Una volta ottenuta l’autorizzazione di perfezionamento attivo, si dovrà presentare presso uno degli uffici di vincolo specificati nell’autorizzazione stessa, una dichiarazione di vincolo al regime (sistema della sospensione). Ogni dichiarazione (DAU) potrà essere presentata secondo la procedura normale, ovvero, nel caso di importazioni frequenti, secondo una delle tre procedure semplificate consentite. Il documento dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni concernenti il perfezionamento attivo e, quindi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti, se richiesti dalle autorità doganali:

  • la fattura sulla base della quale viene dichiarato il valore doganale delle merci;
  • la dichiarazione di informazioni necessarie per la valutazione del valore doganale delle merci;
  • i documenti prescritti per l'applicazione di tariffe preferenziali, se del caso;
  • i documenti di trasporto e le distinte di carico, se del caso;
  • l'autorizzazione di perfezionamento attivo

Inoltre, dato che l’articolo 214 CDU prevede che “Fatta eccezione per il regime di transito e salvo che sia altrimenti disposto, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali. Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato”, risulta di fondamentale importanza essere in grado di dimostrare documentalmente il rispetto delle previsioni del regime. Dunque, date le statuizioni in materia di “vincolo delle merci al regime” e di “tenuta delle scritture”, l’impresa che sceglie il “perfezionamento attivo” dovrà adottare un’adeguata “soluzione operativa” di tracciamento dei prodotti.

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