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Uscire dalla crisi d’impresa con la composizione negoziata

Contributo dell'avv. Maria Cuomo

L’emergenza Covid – 19 ha assestato numerosi colpi bassi all’aggiornamento normativo del nostro paese. Tantissime leggi sono ferme ai blocchi di partenza. Tra queste il codice sulla crisi d’impresa, che aspetta da ben due anni il momento della sua entrata in vigore.

Il 16 maggio 2022, salvo ulteriori proroghe, entrerà finalmente in vigore la novella legislativa, ma nelle more il governo è dovuto correre ai ripari per arginare gli effetti nefasti della pandemia sulla vita delle famiglie e delle imprese.

Nel primo caso ha anticipato alcune misure previste proprio dal codice sulla crisi d’impresa. Nel secondo ha invece individuato un nuovo ed importante istituto: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Con il D.L. 118 del 5 agosto 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato la composizione negoziata che permette all’imprenditore, sia esso commerciale o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario, la possibilità di richiedere la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell’impresa.

Composizione negoziata: chi può accedervi

L’accesso a tale procedura è garantito alle aziende di qualsiasi dimensione a patto che la situazione di criticità abbia una importante caratteristica: deve essere risanabile. In altri termini lo stato di insolvenza dell’impresa non deve essere irreversibile.

La nomina dell’esperto avviene tramite la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e la scelta ricade tra gli iscritti nell’apposito elenco cui possono essere inseriti iscritti:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • Avvocati con esperienza documentata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • I consulenti del lavoro con all’attivo almeno 3 accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

Ulteriore requisito comune a tutti i professionisti elencati è l’iscrizione al rispettivo albo da almeno 5 anni.

Composizione negoziata: procedura di nomina del negoziatore

L’esperto negoziatore è un soggetto terzo ed imparziale, il cui compito è quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore ed i creditori, oltre agli eventuali altri soggetti interessati, allo scopo di individuare una soluzione per il superamento della crisi e garantire la continuità aziendale, se necessario anche in maniera indiretta cioè mediante il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo.

L’art. 3 del D.L. 118/2021 ha istituito la piattaforma telematica nazionale, accessibile a tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese tramite il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Attraverso la piattaforma è possibile caricare la domanda per la nomina dell’esperto negoziatore.

L’imprenditore, al momento della presentazione della domanda, carica sulla piattaforma telematica i seguenti documenti:

  • Gli ultimi 3 bilanci d’esercizio, se non sono già stati depositati (in caso di aziende soggette all’obbligo di presentazione), oppure le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA degli ultimi 3 periodi d’imposta, unitamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata agli ultimi 60 giorni (per le aziende non soggette all’obbligo di presentazione del bilancio);
  • Una relazione sull’attività in concreto esercitata, corredata da un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che si vogliono adottare nel futuro dell’azienda;
  • L’elenco dei creditori con indicazione dei crediti scaduti e a scadere, compresa l’eventuale esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • Una dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • Il certificato unico dei debiti tributari;
  • La situazione debitoria complessiva pendente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • Il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi, ovvero il documento unico di regolarità contributiva;
  • Un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi di Banca d’Italia aggiornata (data non antecedente i tre mesi).

Una volta presentata l’istanza, una commissione istituita ad hoc presso la CCIAA nomina l’esperto che deve preliminarmente verificare la propria indipendenza rispetto alla parte istante e formalizzare la propria adesione, convocando poi senza indugio l’imprenditore per valutare, alla luce della documentazione presentata, l’esistenza dell’effettiva prospettiva di risanamento dell’azienda.

Conclusione delle trattative di composizione negoziata

L’esperto che valuta la concretezza delle prospettive di risanamento avvia la negoziazione con i creditori, fissando una serie di incontri volti a trovare una composizione bonaria.

All’esito delle trattative, in caso di soluzione positiva l’imprenditore può:

  • concludere un contratto con uno o più creditori nel caso venga assicurata una continuità aziendale per almeno due anni;
  • concludere una convenzione di moratoria;
  • concludere un accordo sottoscritto anche dai creditori e dall’esperto che non sarà soggetto a revocatoria fallimentare.

In caso contrario egli potrà:

  • ​chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • accedere ad una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare.

Perché affidarsi alla composizione negoziata

Allo scopo di promuovere l’accesso a questo tipo di procedure, il D.L.118/2021 ha previsto una serie di misure premiali per l’imprenditore che richiede la nomina dell’esperto negoziatore:

  • per tutta la durata della procedura gli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore vengono ridotti alla misura legale;
  • le sanzioni tributarie che scadono dopo la presentazione dell’istanza restano contenute nella misura minima;
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza sono ridotte della metà;
  • In caso di contratto o di accordo con i creditori l’agenzia delle Entrate concede all’imprenditore che lo richiede, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, IVA, IRAP e relativi accessori.

Questo nuovissimo strumento è senza dubbio un’opportunità per consentire all’imprenditore e ai suoi consulenti di accendere un campanello d’allarme ed essere così in grado, una volta riconosciuto il momento di difficoltà che l’impresa affronta, di porvi rimedio con il supporto e le competenze di una figura imparziale e preparata.

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