Contributo dell'avv. Maria Cuomo L’emergenza Covid – 19 ha assestato numerosi colpi bassi all’aggiornamento normativo del nostro paese. Tantissime leggi sono ferme ai blocchi di partenza. Tra queste il codice sulla crisi d’impresa, che aspetta da ben due anni il momento della sua entrata in vigore. Il 16 maggio 2022, salvo ulteriori proroghe, entrerà finalmente in vigore la novella legislativa, ma nelle more il governo è dovuto correre ai ripari per arginare gli effetti nefasti della pandemia sulla vita delle famiglie e delle imprese. Nel primo caso ha anticipato alcune misure previste proprio dal codice sulla crisi d’impresa. Nel secondo ha invece individuato un nuovo ed importante istituto: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Con il D.L. 118 del 5 agosto 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato la composizione negoziata che permette all’imprenditore, sia esso commerciale o agricolo, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario, la possibilità di richiedere la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell’impresa. L’accesso a tale procedura è garantito alle aziende di qualsiasi dimensione a patto che la situazione di criticità abbia una importante caratteristica: deve essere risanabile. In altri termini lo stato di insolvenza dell’impresa non deve essere irreversibile. La nomina dell’esperto avviene tramite la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa e la scelta ricade tra gli iscritti nell’apposito elenco cui possono essere inseriti iscritti: Ulteriore requisito comune a tutti i professionisti elencati è l’iscrizione al rispettivo albo da almeno 5 anni. L’esperto negoziatore è un soggetto terzo ed imparziale, il cui compito è quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore ed i creditori, oltre agli eventuali altri soggetti interessati, allo scopo di individuare una soluzione per il superamento della crisi e garantire la continuità aziendale, se necessario anche in maniera indiretta cioè mediante il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. L’art. 3 del D.L. 118/2021 ha istituito la piattaforma telematica nazionale, accessibile a tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese tramite il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Attraverso la piattaforma è possibile caricare la domanda per la nomina dell’esperto negoziatore. L’imprenditore, al momento della presentazione della domanda, carica sulla piattaforma telematica i seguenti documenti: Una volta presentata l’istanza, una commissione istituita ad hoc presso la CCIAA nomina l’esperto che deve preliminarmente verificare la propria indipendenza rispetto alla parte istante e formalizzare la propria adesione, convocando poi senza indugio l’imprenditore per valutare, alla luce della documentazione presentata, l’esistenza dell’effettiva prospettiva di risanamento dell’azienda. L’esperto che valuta la concretezza delle prospettive di risanamento avvia la negoziazione con i creditori, fissando una serie di incontri volti a trovare una composizione bonaria. All’esito delle trattative, in caso di soluzione positiva l’imprenditore può: In caso contrario egli potrà: Allo scopo di promuovere l’accesso a questo tipo di procedure, il D.L.118/2021 ha previsto una serie di misure premiali per l’imprenditore che richiede la nomina dell’esperto negoziatore: Questo nuovissimo strumento è senza dubbio un’opportunità per consentire all’imprenditore e ai suoi consulenti di accendere un campanello d’allarme ed essere così in grado, una volta riconosciuto il momento di difficoltà che l’impresa affronta, di porvi rimedio con il supporto e le competenze di una figura imparziale e preparata.Composizione negoziata: chi può accedervi
Composizione negoziata: procedura di nomina del negoziatore
Conclusione delle trattative di composizione negoziata
Perché affidarsi alla composizione negoziata
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