In passato, nel momento in cui una coppia prendeva la risoluzione di separarsi, l’affidamento dei minori veniva dal Giudice attribuito in via esclusiva ad uno dei genitori – solitamente la madre – presso cui i minori venivano collocati e a cui doveva fare capo ogni decisione rispetto alla vita dei figli. Tale impostazione, ormai risalente nel tempo, è stata superata dalla impostazione secondo cui, in materia di affidamento dei figli, ogni decisione debba essere presa nell’ottica di preservare gli stessi e nel rispetto del principio della bigenitorialità. Tale impostazione è stata improntata allo scopo di evidenziare come – anche nel caso in cui un rapporto matrimoniale giunga al capolinea – ai figli vada comunque garantito, per quanto possibile, un rapporto partitario e continuativo con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di provenienza. In questo senso, quindi, i figli vengono di norma affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali conservano il potere di adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per gli stessi in ragione della rispettiva potestà genitoriale ed allo scopo di istruire, educare e mantenere i figli crescendoli nel rispetto delle proprie possibilità e aspirazioni. È il caso, ad esempio, dell’affidamento congiunto con collocazione paritaria. In base a tale impostazione, tesa a realizzare nella maniera più equa possibile il principio della bigenitorialità, il Giudice dovrebbe stabilire – qualora sussistano le condizioni – la possibilità che il minore sia collocato in via paritaria sia presso il padre che presso la madre (anche con la previsione di una doppia residenza) secondo un progetto di ripartizione del tempo dei genitori con il figlio che sia quanto più possibile vicino al 50%. È parimenti evidente che tale istituto è stato adottato nel tentativo di consentire un rapporto paritario con i figli tra genitori separati, nell’ottica di non sfavorire uno dei due genitori, nella specie il coniuge non affidatario. Ciò che, come sempre, fa la differenza in tali discipline, è la capacità delle persone di accantonare – se possibile, e qualora vi siano – le conflittualità eventualmente esistenti per collaborare sul piano della genitorialità, aspetto che consente ai minori di poter crescere con maggiore serenità a prescindere da qualsiasi piano o regolamentazione dettata da un giudice. Se il regime di affidamento congiunto appare la regola a cui si ricorre di default nelle separazioni, anche quando vi possa essere un alto grado conflittualità tra gli ex coniugi, non è l’unica regolamentazione a cui si può ricorrere. Non è affatto raro che il tema dell’affidamento dei figli si tramuti in una modalità con cui uno dei coniugi intenda contrastare l’altro senza alcuna ragionevole motivazione. Infatti, se è vero che per il buon funzionamento di un affidamento congiunto vi deve essere la disponibilità dei genitori a concertare le decisioni riguardanti i figli sulla base di un progetto comune, è evidente che nel momento in cui il progetto famigliare con una persona viene meno, diventa assai complicato condividere o partecipare ad un progetto comune per il bene dei figli. Tali decisioni, se assunte al di fuori di eventuali difficoltà economiche o problematiche personali da soppesare, nella prassi risultano essere assunte all’unico scopo di rendere maggiormente complicato per l’altro coniuge provvedere alle necessità del figlio, colpendo indirettamente quest’ultimo con ingiustificati dinieghi o ritardi e privandolo della partecipazione a gite o occasioni di socialità. Ecco che, in tali situazioni, nel momento in cui per ragioni specifiche e documentate, il regime di affidamento congiunto sia di fatto impedito dalla indisponibilità di uno dei genitori, l’altro potrà presentare ricorso per domandare un mutamento nel regime di affidamento passando ad un regime di affidamento superesclusivo. Con tale disciplina, è bene chiarire che non si passa ad un regime in cui all’altro genitore viene tolta la potestà genitoriale sui figli e non possa essere più coinvolto nelle decisioni che riguardino gli stessi. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui tali decisioni prevedano particolari esborsi che eccedono l’ordinaria amministrazione, il genitore affidatario superesclusivo, di buona norma, dovrà comunque avvisare l’altro genitore in modo che questi possa esprimere il proprio assenso per contribuire alla spesa. Con la disamina di cui sopra si è inteso fare una panoramica certo non esaustiva delle possibilità offerte dalla normativa italiana in tema di affidamento di figli minori per coppie in corso di separazione. A fare la differenza perché tali mutamenti non vadano a riattizzare di continuo le braci di possibili questioni di conflitto, è come sempre la volontà di ricordarsi che – se pure la coppia non ha funzionato – si rimane comunque sempre genitori insieme.
Il condizionale utilizzato pocanzi è quantomeno d’obbligo.
In assenza di tale condotta proattiva è assai più frequente che – soprattutto in coppie separande con un alto tasso di conflittualità – le divisioni e le animosità sospese tra i coniugi finiscano per trasferirsi automaticamente anche nel rapporto con i figli.L’affidamento congiunto e l’affidamento congiunto con collocazione paritaria
Sulla base di tale regime di affidamento, quindi, i figli – pur venendo collocati prevalentemente presso uno dei due genitori – sono soggetti alla potestà genitoriale paritaria dei genitori, i quali dovranno impegnarsi a crescerli e ad adottare decisioni per la loro cura secondo un progetto congiunto e decisioni prese in accordo tra loro.
Si parla in questo caso, di decisioni o scelte relative a situazioni di straordinaria amministrazione come, ad esempio, la partecipazione a gite scolastiche, l’inizio di cure specialistiche ecc. Per le decisioni ordinarie, invece, ciascun genitore può adottare le stesse in autonomia nel momento in cui i figli si trovino presso di sé.
Tale regime di affidamento è quello a cui si ricorre in automatico in caso di separazione e nel corso degli anni, anche in ragione della giurisprudenza sviluppatasi sul punto, si è giunti alla introduzione di modelli di affidamento particolarmente puntuali.
Ciò nell’ottica di garantire il più possibile che il figlio possa frequentare anche giornalmente entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine per poter continuare un equilibrato sviluppo psico-emotivo.
Non sfugge che tale misura, se sulla carta potrebbe sembrare effettivamente rispondente alle esigenze di un figlio, nella pratica appaia una sorta di misura salomonica che tende a privilegiare le esigenze e le pretese di frequentazione dei genitori rispetto alle esigenze di vita dei figli.
È noto, infatti, che a livello giornalistico, l’introduzione di tale modalità di affidamento introdusse anche il fenomeno dei “bambini con la valigia” ossia minori sempre pronti a cambiare casa per rispondere ad un progetto redatto da un giudice terzo.
È tuttavia fondamentale ricordare che, anche nel caso di un affidamento congiunto con regole che si siano dati i coniugi separandi, nulla vieta che gli stessi possano all’occorrenza modificare o plasmare le regole che abbiano deciso di darsi per venire incontro alle rispettive esigenze personali o di lavoro proprio o alle mutate necessità dei figli e ai loro impegni.L’affidamento superesclusivo
È vero, infatti, che spesso rapporti tesi tra coniugi non sempre inficiano i rapporti con i figli ma, tristemente, non è sempre vero.
Peraltro, tale condotta alla lunga determina inevitabili ripercussioni nei rapporti con i figli che, percependosi come terreno di scontro tra i genitori, si alienano sempre di più nel rapporto famigliare in modo da estraniarsi da una guerra a cui non intendono prendere parte.
Ecco che, sulla base delle esperienze che spesso vengono presentate all’analisi degli avvocati, vi sono affidamenti congiunti in cui uno dei genitori fa in modo di sottrarsi alla preventiva decisione di assumere spese per il minore (che siano spese mediche per interventi di ortodonzia, ad esempio, o spese per lezioni private di recupero scolastico, o per l’inizio di una nuova attività sportiva), omette di rispondere tempestivamente alla richiesta di firmare autorizzazioni per gite scolastiche o attività sportive, il rinnovo di documenti o l’autorizzazione a fare vacanze all’estero ecc.
Si tratta, invece, di una modalità in cui il Giudice, previa verifica delle condizioni poste alla base della domanda, può consentire al genitore che ne abbia fatto richiesta di divenire il soggetto che possa assumere in via preventiva e diretta le decisioni che riguardino la vita dei figli, autonomamente e senza obbligo di dover ottenere autorizzazioni precedenti o concordare le stesse in via preventiva con l’altro genitore. Ad esempio, un genitore in regime di affidamento super esclusivo potrà autonomamente richiedere il rinnovo dei documenti di identità o il rilascio di un passaporto per un viaggio all’estero, sottoscrivere autorizzazioni per gite scolastiche o la partecipazione ad attività extrascolastiche o sportive.Conclusioni finali
L’ambito del diritto di famiglia, in particolare, è un settore in continuo mutamento nel quale le disposizioni legislative vengono costantemente reinterpretate, modificate e riadattate al contesto sociale che inevitabilmente muta nel tempo.
Tuttavia, come sempre occorre ricordare a chi si rivolge ad un legale per una vicenda che abbia come oggetto una separazione, nessuna regolamentazione normativa o accordo può essere forzatamente “buono per tutte le stagioni” soprattutto in un ambito, come quello famigliare, in cui le esigenze di tutte le parti coinvolte, genitori e figli, mutano inevitabilmente nel tempo.
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