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DASPO e atleti: quando si applica il divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Contributo dell'avv. Andrea Scalco

Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. “DASPO”) è una misura disciplinata all’articolo 6 della legge n. 401/1989 avente lo scopo di contrastare gli episodi di violenza all’interno degli impianti sportivi.

Recentemente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35481/2021 è intervenuta tracciando i limiti di applicazione del DASPO nell’ipotesi in cui il destinatario della misura interdittiva sia un atleta dilettante ovvero un atleta professionista.

La violazione del provvedimento di DASPO da parte di un atleta dilettante

Il caso sottoposto al sindacato della Corte di Cassazione riguardava un soggetto che, gravato dal divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive di cui all’art. 6 comma 6 della legge n. 401/89, violava il provvedimento del Questore partecipando, in qualità di giocatore, a un incontro di calcio dilettantistico.

Il punto focale dell’intera vicenda riguardava proprio la natura dilettantistica di partecipazione alla competizione sportiva in qualità di atleta in quanto l’interessato riteneva che il provvedimento del Questore inibisse unicamente l’accesso agli impianti sportivi quale spettatore, ma non come atleta, partendo dal presupposto che l’obiettivo del legislatore sia quello di prevenire le condotte violente dei tifosi e non quello di impedire la partecipazione dell’interessato a qualsivoglia attività sportiva come atleta, anche se dilettante.

Il ricorso dell’atleta, tuttavia, veniva rigettato dalla Suprema Corte la quale sosteneva che “l’ordinamento considera la violenza legata alle manifestazioni sportive gravissima. La ratio della L. n. 401 del 1989, art. 6, è prevenire fenomeni di violenza, inibendo ai soggetti che si sono dimostrati violenti o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali, legati allo sport, l’accesso, a qualunque titolo, anche partecipativo, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. L’interpretazione del divieto di accesso è pertanto da intendersi in via generalizzata”. Poiché - continua la Cassazione - l’attività sportiva non è altro che “la mera occasione da cui scaturisce il comportamento violento”, le condotte violente tenute nel corso di manifestazioni sportive dai giocatori tesserati a federazioni sportive non possono essere esclusivamente assoggettate alle sanzioni applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva (squalifiche, inibizioni, ecc.), ma devono anche essere inibite dal divieto di accesso del Questore (sul tema anche Cass. peni. Sez. III, sentenze n. 33864/2007 e n.26907/2009).

​La violazione del provvedimento di DASPO da parte di un atleta professionista

Quanto fin qui detto, tuttavia, non è applicabile quando il DASPO riguarda un atleta professionista poiché, in tal caso, si tratta di attività sportiva lavorativa regolarmente retribuita.

Secondo la Suprema Corte, un provvedimento amministrativo, come il DASPO, non può privare l’interessato della sua attività lavorativa, in quanto, se così fosse, si giungerebbe ad attribuire al DASPO una natura punitiva non prevista dalla legge n. 401/1989. La norma, infatti, limita l’accesso agli impianti sportivi ma non contiene alcuna sanzione economica e di certo non può scontrarsi con il diritto costituzionale al lavoro. Evidente è, dunque, la differenza fra questa situazione e quella dell’atleta dilettante, definita dalla Corte come “attività ricreativa” (non retribuita e non riferibile alle attività lavorative del soggetto), alla quale è legittimamente applicabile il divieto che risulta conforme alla legge e diretto ad evitare violenze nelle manifestazioni sportive.

Per tali ragioni, la Cassazione ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “il provvedimento del Questore L. 13 dicembre 1989 n. 401, ex art. 6, non può limitare l’attività dello sportivo professionale dalla quale ricava una retribuzione e con la quale estrinseca la sua personalità, mentre può vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche quale partecipante alle attività sportive, a chi non esercita professionalmente le stesse; una diversa interpretazione della norma, che limitasse lo svolgimento di attività sportiva per professionisti retribuiti, sarebbe palesemente incostituzionale (artt.1 e 35 Cost.)”.


​Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione pone l’attenzione sul carattere di prevenzione che il divieto del Questore deve assumere.

In tal senso si deve tener conto che il DASPO non deve peccare di genericità: in altre parole, deve rendere chiaramente identificabili i confini del divieto per il destinatario tanto che l’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 prevede che le manifestazioni sportive oggetto dell’inibizione devono essere “specificamente indicate”. A ciò si aggiunga che, come sancito dalla Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione, “la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione è subordinata all'osservanza del principio di legalità, individuato negli artt. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, Cost.” (Corte Cost., Sent. n. 24/2019).

A ciò si aggiunga che il DASPO deve essere bilanciato con il diritto di praticare attività sportiva, un diritto fondamentale dell’individuo a cui l'ordinamento riconosce un interesse primario, tanto che, a livello europeo, l’art. 6 TFUE sancisce che “l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: (…) gioventù e sport”; il successivo art. 165 comma 2, stabilisce inoltre che “L'azione dell'Unione è intesa: (…) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

Nella sentenza esaminata in questo scritto abbiamo visto come la Corte di Cassazione abbia operato una netta distinzione tra professionismo e dilettantismo tanto da legittimare la deroga al divieto amministrativo solo in caso di attività sportiva professionistica.

In caso di attività sportiva dilettantistica, al contrario, la Suprema Corte ha ritenuto preminente il diritto di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica a discapito dell’attività sportiva.

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