Contributo dell'avv. Mattia Zampieri
La Legge n. 3/2012 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il tema del sovraindebitamento con l’intento di definire le condizioni affinché debitori e creditori possano uscire da situazioni di “blocco”.
Infatti, i soggetti sovraindebitati che, come si avrà modo di vedere più avanti, non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse dai creditori, hanno la facoltà di accedere ad una delle procedure di sovraindebitamento messe a punto dal legislatore nell’intento di risolvere la crisi.
In buona sostanza, è sovraindebitato chi si si trova in una situazione di perdurante difficoltà, oppure non riesce più a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare i finanziamenti contratti.
Le cause che posso portare a questa situazione di squilibrio possono essere molteplici. Si pensi, ad esempio, a malattie che hanno comportato ingenti esborsi di denaro e/o la necessità di abbandonare il proprio di lavoro, a problemi familiari, a questioni legate ai mercati etc…
Chi può presentare istanza per l’apertura della procedura?
Non tutti possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La legge 3/2012, infatti, limita l’accesso a quelle situazioni non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali. Di conseguenza, l’ambito di applicazione della disciplina in esame è circoscritto ad alcune categorie di soggetti e, in particolare:
- il consumatore, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- l’imprenditore agricolo;
- la start-up innovativa;
- l’ex imprenditore;
- il professionista;
- più in generale, quelle imprese non fallibili in quanto stanno sotto la cosiddetta soglia di fallibilità.
Crisi da sovraindebitamento: i soggetti esclusi
Di contro, non possono accedere:
- l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- coloro che nei 5 anni precedenti hanno già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
- chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.
Come si presenta l’istanza?
L’istanza va presentata all’OCC – acronimo di Organismo di Gestione delle crisi da sovraindebitamento e della liquidazione del patrimonio. Trattasi di un organismo dal carattere imparziale e indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina il Gestore delle crisi, ovvero il professionista che poi andrà, di fatto, a gestire la pratica. L’elenco degli OCC è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente link: https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione (ovvero la liberazione dai debiti).
Crisi da sovraindebitamento: quali sono le procedure attivabili
Le procedure attivabili sono fondamentalmente quattro:
- Accordo di composizione della crisi (art. 10 e ss.): tramite questa procedura, ai creditori viene proposto un progetto avente ad oggetto il pagamento (integrale o parziale) dei debiti con indicazione degli importi e della tempistica di definizione. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
- Piano del consumatore (art. 12-bis e ss.): questa procedura è attivabile unicamente dal consumatore e non anche dalle altre tipologie di debitori. Ha un funzionamento non molto diverso dall’accordo di cui sopra, ma se ne differenzia per il fatto che in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori. Di contro, tuttavia, l’accesso a questa procedura è esclusa per coloro che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- Liquidazione del patrimonio (14-ter e ss.): grazie a questa procedura si procedere alla vendita (liquidazione) di tutti i beni del debitore, garantendogli comunque quanto necessario alle esigenze proprie e della famiglia. Il ricavato delle vendite è poi destinato al pagamento in tutto o in parte al pagamento dei debiti.
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 14-quaterdecies): questa procedura, introdotta per effetto di una recente modifica legislativa, è riservata alle persone che non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori (nemmeno in prospettiva futura). La procedura resta aperta per 4 anni durante i quali resta fermo in capo al debitore l'obbligo di pagamento del debito nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Il legislatore precisa, comunque, che non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.