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“Legge Pinto”: risarcimento danni per eccessiva durata dei processi.

Contributo dell'Avv. Matteo Fiorio

Hai subito un processo e questo è durato molti anni? Ti stai chiedendo se puoi essere risarcito per il danno patrimoniale o non patrimoniale che questa lungaggine ti ha procurato?

Sappi che con la Legge nr. 89 del 24/03/2001 (c.d. “Legge Pinto” dal nome del suo estensore, l’allora Senatore Michele Pinto) il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano gli impegni previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima che afferma il diritto del cittadino a che “la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente ed in un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale”.

Il nostro ordinamento ha dapprima recepito nella stessa Costituzione l’esigenza che “la legge” assicuri “la ragionevole durata” di “ogni processo” (art. 111, comma 2, Cost.), e ha, poi, introdotto uno specifico rimedio interno a fronte della violazione del termine ragionevole di cui all’art. 6 della Convenzione suddetta, attraverso, appunto, la “Legge Pinto”, che ha previsto il diritto del danneggiato ad una equa riparazione a carico dello Stato in caso di irragionevole durata di qualsiasi tipologia di processo.

​Cosa si intende per diritto all’equa riparazione?

Il diritto all’equa riparazione, indipendentemente dall’esito del processo, è riconosciuto a «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale […] per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali […] sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafi 1, della Convenzione» (art. 1-bis L. 89/2001), sia esso persona fisica o persona giuridica.

La normativa di cui si tratta è stata oggetto di numerose modifiche ed aggiornamenti/integrazioni nel corso degli anni con l’intento di eliminare le incertezze e i contrasti interpretativi sorti nel corso degli anni e rendere, quindi, i giudizi più celeri e snelli.

L’art. 2, comma 2, della “Legge Pinto” stabilisce ora che nell’accertare la violazione del ragionevole termine di durata del processo il giudice deve valutare:

  • la complessità del caso;
  • l’oggetto del procedimento;
  • il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

La durata ragionevole deve, quindi, essere determinata caso per caso, commisurandola innanzitutto alla “complessità” della vicenda processuale, avuto riguardo, ad esempio, al numero delle parti, alle difficoltà obiettive nell’instaurazione del contraddittorio e nell’acquisizione del materiale probatorio, allo spessore delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare, etc.

Altra variabile, oltre al comportamento delle parti, è costituita dalla condotta del giudice, in quanto le eventuali negligenze imputabili all’autorità giudiziaria non possono ovviamente costituire ragione di esimente per lo Stato ma possono, all’opposto, costituire la causa concorrente od esclusiva del superamento del termine ragionevole di durata del processo, così agevolando la dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito.

​Quando un processo è considerato eccessivamente lungo?

In merito alla determinazione della durata del procedimento che identifichi un eccesso e quindi un danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, la “Legge Pinto” prevede dei parametri fissi che sono specificati nell’art. 2, comma 2-bis: «si considera rispettato il termine di ragionevole durata di cui al comma 1, se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità».

Riguardo alle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) la durata ragionevole è di sei anni, mentre è stabilita in tre anni la durata ragionevole per i procedimenti di esecuzione forzata.

Inoltre, viene determinato che “ai fini del computo della durata” il processo si «considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione».

In via generale, per poter calcolare l’inizio del processo, i termini si computano a partire dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notifica dell’atto di citazione in ambito civile, dall’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile in ambito penale, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza, attraverso la richiesta di rinvio a giudizio, della chiusura delle indagini preliminari. In ambito amministrativo i termini si computano dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio, mentre in ambito tributario ci sono dei limiti applicativi maggiori e va, quindi, prima valutata la materia del contendere in quanto le controversie devono essere riferibili alla materia penale. Decorsi i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso e lo stesso verrà, quindi, rigettato dal Giudice in caso di deposito: a tal proposito, la Corte di Cassazione ha però stabilito con la sentenza nr. 14493/2018 che «il termine semestrale di decadenza previsto dalla Legge Pinto per la proposizione della domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini».

​A quanto può ammontare l’indennizzo previsto dalla “Legge Pinto”?

Il Giudice, come previsto dall’art. 2 bis della “Legge Pinto”, potrà liquidare una somma di denaro a titolo di equa riparazione non inferiore a 400,00 € e non superiore a 800,00 € per ciascun anno di ritardo o frazione di anno superiore ai sei mesi rispetto ai termini ragionevoli suddetti.

L’indennizzo, determinato dal Giudice a norma dell’art. 2056 del Codice civile, dovrà tenere conto:

  • dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di durata,
  • del comportamento tenuto dal Giudice e dalle parti,
  • della natura degli interessi coinvolti,
  • del valore e rilevanza della causa.

​"Legge pinto": come proporre il ricorso

Ai sensi dell’art. 3 della “Legge Pinto”, la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il Giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo che ha avuto un’eccessiva durata. Parte resistente è il Ministero della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario (civile, penale), del Ministro della difesa per i procedimenti militari e del Ministro dell’economia e delle finanze in tutti gli altri casi (es. amministrativo).


Unitamente al ricorso dovrà depositarsi copia autentica (o asseverata oppure in duplicato informatico) degli atti di causa in quanto necessari per la valutazione in merito alla tempistica processuale, e quindi, ad esempio: atto di citazione, comparsa di costituzione, memorie, verbali di causa, provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze ecc.) nonché i documenti allegati.

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