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Assegno divorzile: confermato anche in caso di una nuova convivenza

Contributo dell'Avv. Alessandro Pachera

Cessa il diritto a percepire l’assegno divorzile se si inizia una nuova stabile convivenza di fatto?

Con il divorzio si pone definitivamente termine al rapporto matrimoniale, ma accanto alla cessazione di alcuni vincoli giuridici, quali ad esempio l’essere erede del coniuge, ve ne sono alcuni, uno in particolare, che rimangono. Stiamo parlando dell’assegno divorzile, vale a dire di quella somma di danaro, o altra utilità (pensiamo ad esempio alla proprietà di un immobile), corrisposta mensilmente o una tantum in unica soluzione, che spetta all’ex coniuge che risulti privo di mezzi propri adeguati di sostentamento (lavoro, proprietà o altro), o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

​Determinazione dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile viene stabilito dal Tribunale a favore del coniuge più debole tenuto conto:

  • ​delle condizioni economiche e di vita dei coniugi;
  • del motivo per cui sia stato disposto il divorzio;
  • del contributo personale ed economico dato dai coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune con il lavoro esterno, casalingo o in qualunque altro modo;
  • del reddito attuale di entrambi;
  • della durata del matrimonio.

In particolare, l’assegno divorzile deve tendere a riequilibrare la condizione economica del coniuge più debole, che non fruisca di mezzi propri adeguati e che si trovi svantaggiato per il fatto di non poter più contare sul reddito familiare, ricompensandolo di tutto quanto ha fatto e dato nel corso del matrimonio per la formazione del patrimonio della famiglia e dell’ex coniuge. Pensiamo al sacrificio delle personali e legittime aspirazioni di carriera di molte donne che perdono vantaggiose occasioni di lavoro per dedicarsi al lavoro casalingo, alla cura della casa e dei figli, così consentendo al marito di aumentare il patrimonio familiare e personale, che con il divorzio vengono a perdere tutto senza vedersi riconosciuto nulla di quanto fatto. Ebbene esse hanno diritto che tale sforzo sia valorizzato e monetizzato sotto forma di assegno divorzile.

​Assegno divorzile e stabile convivenza di fatto

Cosa accade se l’ex coniuge cui sia stato riconosciuto l’assegno divorzile forma una nuova famiglia?

Se si risposa nulla questio: perde automaticamente il diritto all’assegno divorzile.

E se inizia invece una nuova stabile convivenza? Mantiene l’ex coniuge il diritto all’assegno divorzile o lo perde?

L’inizio di una nuova stabile convivenza determina una rottura definitiva col passato, l’inizio di un nuovo progetto di vita, l’assunzione di nuovi diritti e doveri in adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale tra i conviventi.

Per questo motivo l’ex coniuge che inizi una nuova stabile convivenza perde il diritto alla componente assistenziale dell’assegno divorzile, vale a dire a vedersi riconosciuta una somma che gli consenta di mantenersi se non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli, ma mantiene il diritto al riconoscimento economico dell’apporto dato durante il matrimonio alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge.

In altre parole, se il coniuge più debole, durante il matrimonio, ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è giusto che venga ricompensato con una somma adeguata ai sacrifici fatti, e tale diritto permane indipendentemente dall’inizio di una nuova stabile convivenza.

Non importa la ricchezza o meno della nuova famiglia, così come è irrilevante il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il coniuge più debole ha diritto a percepire un assegno divorzile parametrato al concreto apporto fornito durante il matrimonio in termini di perdita di occasioni di lavoro e di carriera per essersi dedicato alla cura della casa, dei figli, del coniuge, ed avere così consentito a quest’ultimo di guadagnare ed arricchirsi.

Egli dovrà solo provare quali e quanti sacrifici personali ha sopportato durante l’intero rapporto matrimoniale. Spetterà all’ex coniuge obbligato, eventualmente, provati l’inizio e la stabilità della nuova convivenza del beneficiario, chiedere al Tribunale una rimodulazione dell’assegno divorzile, ma non potrà in alcun modo cessare i versamenti.


Riferimenti normativi:

Artt.li 5 e 10 L 898/1970
Cass. Civ. Sez. Un. 05/11/2021 n.32198
Cass. Civ. Sez. Un. 18287/2018
Cass. Civ. 6855/2015
Corte Appello Venezia Sentenza 470/2016
Trib. Venezia 10/07/2015

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