Contributo dell'avv. Laura Tessari Quale frutto di una lunga e fertile cooperazione tra cultura, arte, artigianato, abilità manifatturiera, territorio e memorie storiche, il “Made in Italy” è un marchio d’origine ovverosia un’indicazione, apposta sul prodotto e/o sulla confezione, che attribuisce l’origine del bene al nostro Paese, al fine di consentire al consumatore di effettuare una distinzione tra merci nazionali e merci importate. Data, però, la complessità della normativa sul “made in”, per l’imprenditore non è agevole capire quando può legittimamente utilizzare il segno “Made in Italy”, come risulterà dall’analisi di un caso concreto che renderà - per i più - un risultato inaspettato. In linea generale, un prodotto è Made in Italy se: L’origine viene dunque attribuita al Paese nel quale la merce è "interamente ottenuta” o, se due o più paesi intervengono nella fabbricazione del prodotto, al Paese in cui la merce ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, realizzata in un’azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione. Ma cosa si intende, in concreto, per “trasformazione sostanziale”? La Corte di Giustizia ha reso una risposta piuttosto generica, in quanto ha statuito che la trasformazione sostanziale si concretizza quando una lavorazione attribuisce ai componenti utilizzati un quid pluris rispetto al loro “mero” assemblaggio. E, dunque, anche l’operazione di “assemblaggio” può essere considerata una “trasformazione sostanziale” qualora rappresenti, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante, durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà specifiche. Il caso pratico che ci occupa riguarda l’identificazione dell’origine di una “borsa” confezionata in uno stabilimento italiano utilizzando pezze di tessuto e componenti (maniglie in tessuto, tracolla e cerniere) di origine cinese, ponendo che la lavorazione presso lo stabilimento italiano avrà ad oggetto: La descritta lavorazione può dirsi “sostanziale” e quindi sufficiente a conferire alla borsa l’origine italiana? Per rispondere compiutamente al quesito occorre compiere un importante passaggio “tecnico” che consiste nell’andare ad identificare il codice doganale attribuibile al prodotto finito (borsa in tessuto) che, nel nostro caso, si troverà nel capitolo “42” (intitolato “Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella) dell’elenco di designazione delle merci. Da qui si ricaverà che, per il tipo di prodotto di interesse, l’imprenditore italiano potrà sostenere che nel suo stabilimento è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto qualora la “borsa” ottenuta risulti in una voce della tariffa doganale diversa rispetto a ciascuno dei materiali cinesi utilizzati (c.d. regola del “cambio di voce doganale” CTH). Passando, dunque, alla ricerca dei codici nomenclatura dei tessuti e componenti si vedrà che, nel caso che ci occupa, a questi si applica una voce tariffaria differente rispetto a quella del prodotto finito “borsa”. Dunque, dall’analisi effettuata si ricava che l’operatore economico italiano che confeziona il prodotto “borsa in materiale tessile”, pur utilizzando tessuti di origine non italiana, potrà legittimamente marchiare il prodotto come “made in Italy”. Come “l’abito non fa il monaco”, il “made in Italy” non è facilmente riconoscibile. Ed è evidente che la complessità della normativa applicabile al “Made in Italy” richiede all’imprenditore un’attenta valutazione giuridica dei presupposti d’applicabilità del segno su ognuno dei propri prodotti, volta a prevenire tutte le responsabilità amministrative e penali che incombono sull’operatore economico che compie una errata dichiarazione e, al tempo stesso, volta a garantire la legittima sfruttabilità di tutti i vantaggi derivanti dall’uso dell’indicazione d’origine più ambita nel mondo.
Una borsa confezionata in Italia utilizzando stoffe ed accessori di origine cinese può dirsi “made in Italy”?Il marchio Made in Italy: quando può essere usato?
Norme sull’origine delle merci: esempi di applicazione
Conclusioni
Contatta la segreteria di Legemia