Contributo dell'avv. Marta Grazioli In particolare, analizziamo i casi di ritardo del volo e cancellazione da parte del vettore aereo. La normativa europea di riferimento è il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004. In primo luogo, è opportuno specificare che la normativa di seguito delineata si applica: È esclusa l’applicazione tutte le volte in cui il passeggero abbia già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi a questo volo ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE. In merito alla situazione relativa ai voli dal Regno Unito, a partire dal 01 gennaio 2021 il suddetto Regolamento CE non si applica ai passeggeri quando il volo è stato effettuato da un vettore del Regno Unito o da un altro vettore extra UE (anche nel caso di prenotazione del volo anteriore al gennaio 2021); mentre il Regolamento CE troverà applicazione qualora il volo dal Regno Unito all'UE sia stato effettuato da un vettore dell'UE. Tutte le volte in cui il volo aereo subisca un ritardo significante il passeggero avrà diritto ad alcune tutele. Per ritardo significante si intende, ex art. 6 Regolamento CE: a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b). In tali ipotesi il passeggero avrà diritto: - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; In caso di ritardo del volo superiore a 5 ore, invece al passeggero è offerta la scelta tra: Diverso è il caso di cancellazione del volo da parte del vettore aereo. In tale caso il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea. Anche in tali ipotesi vi sono dei casi di esclusione del diritto alla compensazione pecuniaria, ovvero tutte le volte in cui il passeggero Nei casi sopra descritti il passeggero non avrà diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE. In tutte le diverse ipotesi di cancellazione del volo da parte del vettore aereo verrà riconosciuta il passeggero, oltre l’assistenza prevista dagli artt. 8 e 9 del Regolamento CE anche una compensazione pecuniaria, così definita: È importante sottolineare che la distanza viene calcolata a partire dall’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo. Viene invece trattata differentemente la circostanza per la quale al passeggero venga offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera: Dopo aver delineato le ipotesi comuni di ritardo prolungato e cancellazione del volo aereo è opportuno soffermarsi sugli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea ha specificato che in caso di prolungato ritardo del volo, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, viene riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo previsto. E ancora nel caso di ritardo prolungato all’arrivo in caso di coincidenze, la Corte si è pronunciata ritenendo che la valutazione di un ritardo debba essere effettuata, ai fini della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE, rispetto all’orario di arrivo previsto alla destinazione finale del passeggero, che, in caso di volo con una o più coincidenze, deve essere intesa come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero. Inoltre, la Corte ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria anche nell’ipotesi di ritardo all’arrivo qualora un passeggero accetti di volare verso un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione. In tal caso sono a carico della compagnia anche i costi di traporto per raggiungere l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. In riferimento all’onere della prova da parte del passeggero si è pronunciata anche la Corte di Cassazione. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004. Infine, sono previste delle ipotesi di esonero per il vettore aereo dall'obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria, tutte le volte in cui la compagnia aerea riesca a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili: si tratta di “circostanze eccezionali”. Va sottolineato che la normativa vigente non fornisce un elenco delle circostanze eccezionali legate al Regolamento CE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che le circostanze eccezionali, sebbene soggette ad una valutazione caso per caso, sono da considerarsi tali quando operino due fattori concomitanti: In ogni caso, sulla base delle sentenze e delle indicazioni contenute nella normativa si individuano diverse ipotesi di circostanze eccezionali: instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza (sabotaggi, terrorismo), improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza (l’eruzione di un vulcano, per esempio), scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Per completezza d’informazione è bene sottolineare che la Corte si è espressa in riferimento a due particolari eventi che non costituiscono e non possono rientrare nella “circostanze eccezionali”: In particolare, in tema di problemi tecnici la Corte ha precisato che i problemi tecnici riscontrati in occasione della manutenzione degli aeromobili o causati da una carenza di manutenzione di un aeromobile non possono essere considerati «circostanze eccezionali». La Corte ritiene che, anche qualora un problema tecnico che si è verificato inaspettatamente non sia imputabile a una manutenzione insufficiente e non sia emerso nel corso di un controllo periodico, tale problema tecnico non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” quando è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Infine nell’ipotesi di urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile, la Corte ha chiarito che questa circostanza non può essere considerata come “circostanza eccezionale”, infatti, le scalette possono essere considerate indispensabili nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, i vettori aerei pertanto si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di tali attrezzature, l’urto di un aeromobile con una scaletta mobile è quindi un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.
Quando si viaggia in aereo gli inconvenienti possono essere diversi: ogni passeggero è protetto dalla normativa europea che stabilisce regole in termini di assistenza e compensazione davanti agli imprevisti.Ritardo del volo
Cancellazione del volo
Gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea
Circostanze eccezionali
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