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Ritardo o cancellazione del volo: quando spetta il risarcimento?

Contributo dell'avv. Marta Grazioli
Quando si viaggia in aereo gli inconvenienti possono essere diversi: ogni passeggero è protetto dalla normativa europea che stabilisce regole in termini di assistenza e compensazione davanti agli imprevisti.

In particolare, analizziamo i casi di ritardo del volo e cancellazione da parte del vettore aereo.

La normativa europea di riferimento è il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.

In primo luogo, è opportuno specificare che la normativa di seguito delineata si applica:

  1. ​Se il volo avviene all'interno dell'UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE;
  2. Se il volo arriva nell'UE con provenienza da un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE;
  3. Se il volo parte dall'UE con destinazione in un paese extra UE ed è gestito da una compagnia aerea dell'UE o extra UE

È esclusa l’applicazione tutte le volte in cui il passeggero abbia già ricevuto benefici (risarcimento, volo alternativo, assistenza dalla compagnia aerea) per problemi connessi a questo volo ai sensi della normativa vigente in un paese extra UE.

In merito alla situazione relativa ai voli dal Regno Unito, a partire dal 01 gennaio 2021 il suddetto Regolamento CE non si applica ai passeggeri quando il volo è stato effettuato da un vettore del Regno Unito o da un altro vettore extra UE (anche nel caso di prenotazione del volo anteriore al gennaio 2021); mentre il Regolamento CE troverà applicazione qualora il volo dal Regno Unito all'UE sia stato effettuato da un vettore dell'UE.

​Ritardo del volo

Tutte le volte in cui il volo aereo subisca un ritardo significante il passeggero avrà diritto ad alcune tutele.

Per ritardo significante si intende, ex art. 6 Regolamento CE:

   a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;

   b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km;

   c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

In tali ipotesi il passeggero avrà diritto:

  • a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
  • alla sistemazione in albergo:

              - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

              - qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

  • al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro), qualora l'orario di partenza venga rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto.

In caso di ritardo del volo superiore a 5 ore, invece al passeggero è offerta la scelta tra:

  • il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero;
  • un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.

​Cancellazione del volo

Diverso è il caso di cancellazione del volo da parte del vettore aereo.

In tale caso il passeggero avrà diritto ad una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea.

Anche in tali ipotesi vi sono dei casi di esclusione del diritto alla compensazione pecuniaria, ovvero tutte le volte in cui il passeggero

  1. sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
  2. sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
  3. sia stato informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.

Nei casi sopra descritti il passeggero non avrà diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE.

In tutte le diverse ipotesi di cancellazione del volo da parte del vettore aereo verrà riconosciuta il passeggero, oltre l’assistenza prevista dagli artt. 8 e 9 del Regolamento CE anche una compensazione pecuniaria, così definita:

  • 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 km;
  • 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte comprese tra1 500 e 3 500 km;
  • 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

È importante sottolineare che la distanza viene calcolata a partire dall’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Viene invece trattata differentemente la circostanza per la quale al passeggero venga offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera:

  1. di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km;
  2. di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km;
  3. di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti: in tali ipotesi il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria prevista.

​Gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea

Dopo aver delineato le ipotesi comuni di ritardo prolungato e cancellazione del volo aereo è opportuno soffermarsi sugli orientamenti della Corte di Giustizia Europea.

La Corte di Giustizia Europea ha specificato che in caso di prolungato ritardo del volo, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, viene riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo previsto.

E ancora nel caso di ritardo prolungato all’arrivo in caso di coincidenze, la Corte si è pronunciata ritenendo che la valutazione di un ritardo debba essere effettuata, ai fini della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento CE, rispetto all’orario di arrivo previsto alla destinazione finale del passeggero, che, in caso di volo con una o più coincidenze, deve essere intesa come la destinazione dell’ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero.

Inoltre, la Corte ha riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria anche nell’ipotesi di ritardo all’arrivo qualora un passeggero accetti di volare verso un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione. In tal caso sono a carico della compagnia anche i costi di traporto per raggiungere l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione.

In riferimento all’onere della prova da parte del passeggero si è pronunciata anche la Corte di Cassazione.

La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004.

​Circostanze eccezionali

Infine, sono previste delle ipotesi di esonero per il vettore aereo dall'obbligo di corrispondere una compensazione pecuniaria, tutte le volte in cui la compagnia aerea riesca a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili: si tratta di “circostanze eccezionali”.

Va sottolineato che la normativa vigente non fornisce un elenco delle circostanze eccezionali legate al Regolamento CE.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che le circostanze eccezionali, sebbene soggette ad una valutazione caso per caso, sono da considerarsi tali quando operino due fattori concomitanti:

  • L’evento non sia collegato alla normale attività di esercizio del vettore aereo,
  • L’evento per le sue caratteristiche e le circostanze che l’hanno originato, sfugga all’effettivo controllo del vettore.

In ogni caso, sulla base delle sentenze e delle indicazioni contenute nella normativa si individuano diverse ipotesi di circostanze eccezionali: instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza (sabotaggi, terrorismo), improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza (l’eruzione di un vulcano, per esempio), scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

Per completezza d’informazione è bene sottolineare che la Corte si è espressa in riferimento a due particolari eventi che non costituiscono e non possono rientrare nella “circostanze eccezionali”:

  1. problemi tecnici;
  2. urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile.

In particolare, in tema di problemi tecnici la Corte ha precisato che i problemi tecnici riscontrati in occasione della manutenzione degli aeromobili o causati da una carenza di manutenzione di un aeromobile non possono essere considerati «circostanze eccezionali». La Corte ritiene che, anche qualora un problema tecnico che si è verificato inaspettatamente non sia imputabile a una manutenzione insufficiente e non sia emerso nel corso di un controllo periodico, tale problema tecnico non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” quando è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Infine nell’ipotesi di urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile, la Corte ha chiarito che questa circostanza non può essere considerata come “circostanza eccezionale”, infatti, le scalette possono essere considerate indispensabili nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, i vettori aerei pertanto si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di tali attrezzature, l’urto di un aeromobile con una scaletta mobile è quindi un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

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