Contributo dell'avv. Letizia Raggini Accade con sempre maggiore frequenza che si rivolgano al nostro studio persone che seguono figli o genitori con disabilità occupandosi di tutte le loro esigenze di cura e gestione, non ultime quelle relative alla gestione di conti correnti o alla richiesta di pensioni o indennità INPS. Solitamente, a tali richieste, seguono alcune ricerche su Internet, telefonate ai parenti più giovani o a conoscenti di conoscenti che sembrano averci già avuto a che fare ed infine la richiesta di un appuntamento con un legale che possa spiegare loro il da farsi, soprattutto perché – solitamente – le richieste formulate da Banche o dall’INPS sono quasi sempre soggette a termini piuttosto ristretti. Il presente scritto, quindi, intende essere una sorta di guida di orientamento rispetto a tale istituto le cui particolarità e specificità non è possibile analizzare esaustivamente se non mediante una specifica analisi caso per caso. L’introduzione dell’amministrazione di sostegno, oggi disciplinata dagli artt. 404 e ss. c.c. ha esplicato il tentativo di mettere in uso uno strumento di tutela maggiormente flessibile e calibrato su un affiancamento e sostegno rispetto al beneficiario dell’amministrazione, che continua ad essere colui che decide od orienta la propria vita e compie le scelte necessarie. Tale affiancamento, inoltre, non è forzatamente inteso come permanente ma può essere anche solo temporaneo o, ancora, limitato al compimento di determinate e specifiche tipologie di attività che potrebbero essere particolarmente gravose o difficili da affrontare per il beneficiario senza alcun aiuto o sostegno. La legge e la giurisprudenza in materia indicano che per la presentazione di un ricorso per la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno non sia necessaria alcuna difesa tecnica ma che anche i privati possano provvedere in tal senso mediante il deposito dell’apposita modulistica.
Proprio INPS ed Istituti bancari, nel momento in cui richiedono la sottoscrizione di documenti per i quali l’interessato non sia in condizione di firmare consapevolmente, chiedono che ad occuparsi del tutto sia un amministratore di sostegno autorizzato.
La materia dell’amministrazione di sostegno è vasta e, nonostante l’intento del legislatore, con la Legge 6/2004 che l’ha introdotta, fosse quella di semplificare le misure a sostegno di soggetti che si trovino nella impossibilità, anche solo temporanea, di poter compiutamente provvedere a se stessi e alla normale gestione della propria vita, di fatto gli adempimenti burocratici e non legati alla nomina di un amministratore di sostegno – e gli obblighi di questo - sono un argomento che genera non poche difficoltà e scoramenti rispetto a soggetti privati che non hanno spesso a che fare con i meccanismi e le prassi dei Tribunali di Italia.Tutela e curatela
Partiamo dal principio.
Fino alla emanazione della Legge 6/2004, gli unici strumenti di tutela per soggetti che a causa di patologie o di situazioni di invalidità fisica o psichica non potessero provvedere in pieno alla gestione della propria vita erano la tutela e la curatela, entrambi disciplinati dal Codice civile (artt. 343 ss c.c. e artt. 424 e ss. c.c.).
Tali strumenti erano stati pensati per offrire una protezione e un aiuto nella gestione della vita altrui modulati in base al grado di ingerenza che il tutore o curatore poteva esercitare sulla vita del beneficiario di tali misure.
Infatti, con lo strumento della tutela, perlopiù applicato nel riguardo di minori, si ha una vera e propria rappresentanza legale del tutore nei confronti dei tutelati. Egli può quindi intervenire anche nella tutela degli interessi meramente personali (si pensi all’ormai anacronistico istituto dell’autorizzazione del tutore affinché il minore affidato a lui possa contrarre matrimonio) mentre attraverso la curatela, il soggetto beneficiario della stessa riceve dal curatore un sostegno principalmente per il compimento di determinati atti di natura patrimoniale o inerenti alla gestione del patrimonio.Amministrazione di sostegno: di cosa si tratta
In questo senso, quindi, lo strumento dell’amministrazione di sostegno si presenta come un istituto giuridico assolutamente modulabile in ragione sia delle specifiche necessità del beneficiario che delle esigenze di vita per cui è richiesto l’affiancamento dell’amministratore di sostegno.
Tale istituto, infatti, si intende come uno strumento di affiancamento e aiuto alla volontà e libertà di autodeterminazione di un soggetto che si possa trovare in difficoltà senza tuttavia privarlo in alcun modo della propria autodeterminazione o della libera espressione della propria volontà in merito alle scelte che riguardano la propria vita.
Ad esempio, contrariamente a quanto erroneamente ritiene la maggioranza dei clienti che si devono approcciare a questo strumento, divenire beneficiari di amministrazione di sostegno non significa privarsi della capacità di prendere decisioni per sé – qualora non vi siano ragioni mediche o personali che lo richiedano – delegando la regia della propria vita ad un parente o ad un terzo (come un avvocato), bensì farsi affiancare da un amministratore di sostegno che possa sostenerlo o farsi portatore delle sue richieste e volontà nel caso in cui il beneficiario non possa, per qualsiasi motivo, farlo in maniera autonoma.
A questo proposito, infatti, la legge dispone che la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno possa essere disposta sia da un famigliare del beneficiario (ad esempio il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo) che dal beneficiario stesso, oltre che dal Pubblico Ministero o dal tutore o curatore.Procedimento per la nomina dell'Amministratore di Sostegno
Tuttavia, come spesso accade, anche la presupposta semplicità di tale attività si scontra con la burocrazia legata ai vari passaggi che tale procedura richiede tra presentazione del ricorso, notifiche e richiesta di copie conformi alle Cancellerie e partecipazioni alla udienza.
Per questo motivo, di solito si ricorre ad un legale, almeno per la predisposizione del ricorso e l’esecuzione di tali passaggi tecnici.
In primo luogo, nel ricorso introduttivo, da presentare di fronte al Giudice del luogo di residenza del beneficiario, andranno delineate le ragioni ed i motivi che attengono alla necessità di disporre di una tale misura.
Particolare attenzione deve essere data alla documentazione da allegare, solitamente costituita da certificati medici o dalle attestazioni dell’INPS nel caso di soggetti che percepiscano erogazioni scaturite da una preventiva analisi della Commissione per il riconoscimento di invalidità o altre forme di sostegno.
Inoltre, nel caso in cui il ricorso sia presentato unicamente da alcuni soltanto dei parenti del beneficiario, risulta consigliabile presentare anche una puntuale indicazione dei parenti dello stesso unitamente a copia della documentazione anagrafica disponibile, in modo che il Giudice Tutelare che avrà in gestione la posizione possa verificare i soggetti da chiamare ed eventualmente sentire alla prima udienza.
Nel ricorso dovranno essere presentate nella maniera più completa possibile anche le condizioni di vita personali e patrimoniali del soggetto futuro beneficiario dell’amministrazione di sostegno, parimenti allegando la documentazione disponibile come estratti conto, visure catastali o di proprietà di veicoli e l’ultima dichiarazione dei redditi.
Infine, dovranno essere specificati in maniera chiara e dettagliata anche le eventuali richieste di autorizzazioni o le istanze da presentare con urgenza nonché le attività di cui l’amministratore di sostegno si dovrà occupare dopo la propria nomina per conto del beneficiario od insieme a lui.
Ad esempio, nel caso in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno sia un soggetto affetto da un disturbo come la ludopatia, l’amministratore di sostegno sarà verosimilmente incaricato di occuparsi della gestione economica e patrimoniale del beneficiario, autorizzando le spese necessarie e quelle giustificate; nel caso in un soggetto anziano ma con mere difficoltà deambulatorie, l’amministratore potrà occuparsi dei meri aspetti di gestione patrimoniale sulla base delle autonome decisioni del beneficiario e così via, caso per caso sulla base delle necessità che verranno di volta in volta evidenziate nel caso concreto.
Il ricorso potrà contenere altresì la indicazione del soggetto che offre fin da subito la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno (solitamente un coniuge o il soggetto stabilmente convivente, un fratello, un parente o chi, di fatto, già da tempo si è occupato del futuro beneficiando dell’amministrazione di sostegno.
Una volta depositato il ricorso, il Giudice Tutelare provvederà a fissare l’udienza di comparizione delle parti assegnando altresì un termine per notiziare, mediante notifica con Ufficiale Giudiziario o raccomandata con ricevuta di ritorno, a seconda delle prassi dei diversi Tribunale, i parenti del beneficiando dell’amministrazione, i familiari ritenuti più vicini allo stesso beneficiando.
Tale ultimo adempimento parrebbe superfluo ma la ragione di tale prescrizione risiede nel fatto che alla udienza di comparizione delle parti, il Giudice Tutelare avrà come principale finalità quella di verificare, mediante domande e richieste di chiarimento al beneficiario ed ai parenti eventualmente comparsi, che la misura dell’amministratore di sostegno sia effettivamente necessaria e rispondente alle esigenze del beneficiando della misura.
Parimenti, alla medesima udienza il Giudice valuterà anche le attività e in generale per quali attività sia necessario ricorrere all’amministratore di sostegno e quali, invece, il soggetto destinatario della misura potrà continuare ad assumere autonomamente.
In tale sede, inoltre, il Giudice potrà valutare l’opportunità o meno di confermare la nomina ad amministratore di sostegno del soggetto per il quale si sia già indicata la disponibilità all’interno del ricorso. Nel caso in cui il Giudice valuti possano sussistere motivi di conflitto sul punto (ad esempio, il beneficiario della misura non concordi o si opponga alla nomina del soggetto disponibile o siano gli altri parenti dello stesso ad esprimere opposizione o perplessità) il Giudice potrà scegliere un terzo per ricoprire tale ruolo prendendo il nominativo tra quello dei professionisti contenuti in un elenco apposito tenuto dal Tribunale a tale scopo.
A seguito della scelta del professionista, quindi, il Giudice emetterà il provvedimento di nomina dell’Amministratore ivi indicando altresì tutti i poteri e le facoltà che vengono allo stesso concesse e stabilendo una data per il giuramento dello stesso, corrispondente alla ufficiale assunzione dell’incarico.
Successivamente, quindi, dovrà essere cura dell’amministratore provvedere a espletare la propria funzione in ottemperanza alle disposizioni del Giudice e con l’onere di aggiornarlo annualmente sulle condizioni di vita ed economiche del proprio assistito nonché di presentare al Giudice Tutelare istanze per essere autorizzati al compimento di attività che eccedano l’ordinaria amministrazione e che possono andare dalla sottoscrizione di un contratto bancario nuovo all’incasso di somme per conto del beneficiario, dalla vendita di beni necessari per il reperimento di maggiore liquidità alla prestazione del consenso per l’effettuazione di interventi sanitari importanti o alla esecuzione di atti personalissimi come il testamento, il recesso da una compagine societaria.
Di sicuro, l’estrema flessibilità di questo strumento l’ha reso nel tempo una delle forme di tutela preferite rispetto a istituti storicamente più “rigidi” e codicizzati come la tutela e la curatela.
La disciplina normativa dell’amministrazione di sostegno, infatti, pur essendo costituita da norme che richiamando – ove applicabili – le disposizioni già previste per tutela e curatela, risulta di fatto costituita da indicazioni generali e di principio che la prassi dei tribunali ed i precedenti giurisprudenziali in materia nel corso degli anni hanno cercato di specificare maggiormente.
Pur essendo di fatto presentato come uno strumento di facile accesso e con scarse formalità tale da non essere resa necessaria l’affiancamento di un legale – nella prassi è raro che un privato che non abbia mai avuto a che fare con tale misura riesca autonomamente ad orientarsi tra le formalità richieste dai Tribunali, gli adempimenti da eseguire e il tempo necessario ad accedere alla Cancelleria per reperire modulistica ed informazioni.
Si ritiene quindi che, almeno inizialmente, l’assistenza di un legale non solo sia auspicabile ma necessaria ad aiutare il pubblico a comprendere il funzionamento dello strumento, le modalità di accesso allo stesso, la raccolta della documentazione necessarie e le formalità da espletare.
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