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Revenge Porn e la nuova tutela contro la violenza di genere

Contributo dell'avv. Maria Cuomo.

Lo scorso 25 novembre è stata celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che quest’anno ha previsto ben sedici giorni di attivismo in favore della sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo alla violenza contro le donne. La campagna si è conclusa il 10 Dicembre scorso, in concomitanza con la giornata mondiale dei diritti umani.

Non a caso la violenza contro le donne rappresenta una delle più sconvolgenti violazioni dei diritti umani, proprio in considerazione della sua diffusione e della sua radicalizzazione nel tessuto sociale, anche di culture diverse. Uno studio condotto dalla UN Women in 13 diverse nazioni mostra come una donna su tre ha subito violenza almeno una volta nella sua vita, fenomeno in sensibile aumento anche a causa della concomitanza con la pandemia da Covid-19, che ha influito negativamente nell’ambito della sfera affettiva e relazionale.

​Il reato di revenge porn: cos’è e in cosa consiste

È ormai noto come la violenza contro le donne, fisica o psicologica, possa manifestarsi con diverse modalità, che evolvono di pari passo con la società. Di qui la necessità di tutela, a contrasto di fenomeni nuovi, che trovano terreno fertile in rete e che, grazie alle nuove tecnologie, assumono talvolta proporzioni abnormi divenendo incontrollabili.

È il caso, ad esempio, del “revenge porn” ovvero una vendetta messa in atto tramite la diffusione non consensuale di materiale pornografico.

Il tema è di forte attualità e come spesso accade, nel nostro paese si è ricercata una tutela specifica proprio in seguito al verificarsi di tragici fatti di cronaca collegati al fenomeno del revenge porn. Il caso di Tiziana Cantone, suicidatasi in seguito alla gogna pubblica innescatasi in conseguenza della diffusione non autorizzata -divenuta virale- di video dal contenuto intimo, ha infatti puntato i riflettori sulla voragine legislativa che esisteva nel nostro paese con riguardo al revenge porn. Fino al 2019, infatti, questo spregevole gesto veniva trattato alla stregua di una molestia o di diffamazione, con serissime difficoltà per le vittime di ottenere una opportuna salvaguardia.

​Il “Codice Rosso” e l’articolo 612 ter del Codice penale

Con l’entrata in vigore della legge n.69/2019, cosiddetta “Codice Rosso”, il legislatore ha introdotto importanti modifiche di diritto sostanziale e procedurale in tema di violenza domestica e di genere.

Il nuovo art. 612 ter c.p. introduce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, prevedendo espressamente che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Il revenge porn è un reato comune, che può essere quindi commesso da chiunque, senza che il soggetto agente rivesta una particolare qualifica, e plurioffensivo, in quanto provoca la lesione di diversi beni giuridici quali il diritto all’immagine, all’integrità morale (la reputazione, l’onore e il decoro), il diritto all’identità personale e il diritto alla riservatezza ed intimità privata (c.d. privacy).

La norma descrive una condotta criminosa piuttosto ampia tale per cui ad essere punito per l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione dei contenuti, non sarà esclusivamente l’autore, bensì anche colui che li sottrae con modalità abusive.

Il legislatore ha fatto sì che le maglie della previsione non circoscrivessero l’ambito di applicazione ai soli casi di vendetta in senso stretto, disponendo così la punizione anche dei soggetti mossi non esclusivamente dall’animus della rivalsa. Così è sufficiente che colui che pone in essere le condotte descritte dal primo comma dell’art. 612 ter c.p., agisca con dolo generico, e sia pertanto consapevole unicamente della destinazione privata dei contenuti intimi e del mancato consenso alla diffusione da parte delle persone ivi rappresentate.

Due perplessità emergono alla lettura del dettato normativo.

La prima riguarda proprio il tema della volontà del soggetto ritratto nelle immagini rispetto alla diffusione del materiale. Il rischio che tale fondamentale aspetto venga strumentalizzato in giudizio è veramente alto, si pensi al caso in cui la vittima di revenge porn abbia acconsentito alla diffusione di alcuni contenuti ed escluso poi la diffusione di altri, oppure al c.d. “consenso putativo” che si verifica quando l’autore del reato crede erroneamente di avere l’autorizzazione alla diffusione da parte del soggetto ritratto nelle immagini.

Per evitare che il consenso dell’avente diritto, o la disciplina dell’errore di fatto divengano un comodo appiglio o, di contro, una probatio diabolica a discapito delle vittime del revenge porn, si ritiene operabile la presunzione in favore della vittima. L’onere probatorio in punto al consenso previamente ottenuto sarà dunque in capo al soggetto attivo del reato.

Ulteriore perplessità riguarda la natura “sessualmente esplicita” dei contenuti citati dalla norma in esame.

A tale proposito, mutuando le interpretazioni operate dalla Suprema Corte in tema di pornografia minorile, si ritiene che il giudice debba prendere in considerazione i contenuti “idonei ad eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricomprese non solo le immagini raffiguranti amplessi, ma anche corpi nudi con i genitali in mostra”.

Tale specifica va a circoscrivere l’accezione dell’aggettivo “esplicito” onde evitare un’interpretazione che vada ad includere anche contenuti “soft” come, ad esempio, foto in biancheria intima o pose sessualmente allusive.

Va inoltre fatta una riflessione rispetto al senso del pudore e della moralità che, essendo concetti connessi alla società ed al suo mutare, sono destinati ad evolversi con essa. Non si esclude pertanto che in futuro la norma possa subire modifiche letterali, alla luce anche dell’applicazione ai casi concreti.

Proseguendo nell’analisi della fattispecie di reato, al secondo comma dell’art. 612 ter c.p. viene punita anche la condotta del c.d. “secondo distributore”, ovvero colui che, con il preciso scopo di creare nocumento alle persone rappresentate nei video o nelle immagini di cui al primo comma – dolo specifico -, dopo averle ricevute o comunque acquisite le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza consenso.

Vengono inoltre previste una serie di aggravanti ad effetto speciale, con aumento di pena in caso di:

  • Fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • Fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  • Fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

La tutela rafforzata per i soggetti maggiormente vulnerabili è prevista con l’ultima aggravante citata, che vede in questo caso la pena aumentata da un terzo alla metà.

La procedibilità del reato di revenge porn è soggetta alla proposizione di querela da parte della persona offesa, il cui termine è esteso a sei mesi invece di tre.

Si procede d’ufficio, quindi senza necessità di querela, in caso di reato in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza; ovvero quando il reato concorre con altro reato procedibile d’ufficio.

Una tutela, frequente nei reati di genere, è caratterizzata dalla possibilità di rimettere la querela soltanto in sede processuale, cioè di fronte al giudice. Tale ultima garanzia permette di arginare i fenomeni di sudditanza psicologica, o peggio ancora di coercizione, cui spesso le donne sono soggette, permettendo al giudice, qualora lo ritenga, di intervenire nella spiegazione dell’atto di rimessione, affinché la vittima del reato compia una scelta consapevole.

​Violenza di genere: è necessario un cambiamento culturale

L’ampliamento delle previsioni normative a contrasto della violenza di genere e l’introduzione di nuove fattispecie di reato sono strumenti doverosamente messi a disposizione delle donne per assicurarne la tutela e la protezione.

Tuttavia resta la consapevolezza che nessuna di queste misure sarà efficace fino a quando non sarà attuata una vera e propria rivoluzione culturale, che consenta l’abbattimento delle profonde disuguaglianze e i diversi ruoli che la società affida all’uomo e alla donna in virtù del loro sesso alla nascita e che mutano patologicamente a discapito delle donne nello svilimento della figura femminile, attraverso l’oggettificazione del corpo e con la limitazione della loro autorevolezza, a cominciare dalla vita economica e politica del paese fino alla dimensione della vita lavorativa, familiare e delle relazioni affettive.

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