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La responsabilità oggettiva della società sportiva per le condotte dei propri sostenitori

Contributo dell'Avv. Andrea Scalco

Il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio stabilisce all’art. 6 comma 3 che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori…”

Siffatto principio introduce il concetto di responsabilità oggettiva dei clubs (differente da una semplice culpa in vigilando di matrice civilistica) per i comportamenti di soggetti che, a diverso titolo, operano ovvero sono comunque riconducibili al club calcistico.

​Condotta dei tifosi: ne risponde la società sportiva?

In questo contributo ci interesseremo delle condotte poste in essere dai sostenitori di una società sportiva e di una recente pronuncia della Corte Sportiva d’Appello F.I.G.C. sul punto.

Con preciso riferimento alle condotte del pubblico che assiste alla gara il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. afferma da un lato che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.” e, dall’altro, che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione.” (Artt. 25 e 28 C.G.S. F.I.G.C.)

Il caso: la gara Napoli – Hellas Verona del 7 novembre 2021 e le condotte dei tifosi dell’Hellas Verona

In data 9 novembre 2021 il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A sanzionava la società sportiva Hellas Verona con una ammenda di Euro 10.000,00 “per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria…” (C.U. 77 del 9.11.2021 LNPA)

Siffatta decisione veniva impugnata dalla società sportiva scaligera la quale, nel proprio ricorso, lamentava, tra le tante:

  • ​Insussistenza del requisito della “Percettibilità” e conseguente inesistenza delle “Significativa dimensione del fenomeno” dei cori sanzionati provenienti da un numero indefinito di tifosi all’interno di un gruppo di circa 250 spettatori presenti nel settore ospiti;
  • Esimenti ed attenuanti ex art. 29 C.G.S. Ulteriori elementi a supporto dell’insussistenza della violazione contestata e conseguente vessatorietà della sanzione impugnata;
  • Mancata applicazione dell’esimente ex art. 29 comma 1, C.G.S..

​Il requisito di “percepibilità” e “significativa dimensione del fenomeno” nei cori discriminatori dei tifosi allo stadio

L’art. 28, comma 4 C.G.S. F.I.G.C., prevede un limite sostanziale alla possibilità di configurare la responsabilità oggettiva della società sportiva coinvolta ritenendo sanzionabili solamente “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.

Sul punto, la Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. ha rimarcato che le espressioni di insulto e discriminazione devono avere “sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio.

In altri termini, le condotte del pubblico potranno essere sanzionate solo se abbiano avuto una effettiva incidenza negativa sullo svolgimento dell’evento sportivo ed abbiano turbato non soltanto il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori presenti allo stadio. Ne deriva che la soglia di rilevanza giuridica di tali fattispecie deve rimanere limitata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato, inteso sia come mantenimento dell’ordine pubblico che come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori.

È dunque evidente come le norme incriminatrici in questione mirino a prevenire non un pericolo astratto, bensì un pericolo ponderato in concreto, attraverso una stima del possibile impatto che la singola condotta (i cori discriminatori) abbiano avuto sul bene tutelato (il pubblico presente).

Tali considerazioni si rilevano anche nel caso delle condotte dei tifosi della società sportiva scaligera nel corso della gara Napoli – Hellas Verona del 7 novembre 2021 in quanto, in quel frangente, la delegazione della Procura Federale, composta da 3 collaboratori e preposta precipuamente al controllo degli eventuali atti discriminatori di cui si discute, ha dichiarato, nella propria relazione, come solamente due dei tre addetti avessero udito e riportato i cori denigratori di origine territoriale. A riprova di questo, è stato poi sottolineato come entrambi i collaboratori fossero dislocati in maniera non funzionale al loro compito, rendendo quindi inidonea la ricostruzione in riferimento alla “percettibilità” e “significativa dimensione del fenomeno”.

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