Contributo dell'Avv. Matteo Fiorio La norma prevede sanzioni diverse in base al valore accertato di tasso alcolemico nel sangue e prevede: Gli esami tossicologici consentono di stabilire l'utilizzo o l'abuso di sostanze alcooliche e gli accertamenti sono basati prevalentemente sulla ricerca nel sangue di questa sostanza e/o sul dosaggio di marcatori correlati. Nel caso in cui la ricerca di alcool etilico sia effettuata tramite prelievo di sostanze ematiche presso una struttura sanitaria, gli accertatori (Polizia Locale, Forze di Polizia) hanno l’obbligo di dare l’avviso di legge all’indagato circa la facoltà di essere assistito da un difensore durante le fasi degli esami, come richiesto dalla norma tramite il combinato disposto degli artt. 354 e 356 del c.p.p. e l’art. 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. e ciò a pena di nullità ed inutilizzabilità dei verbali di contestazione. Il regime di nullità degli atti nel procedimento penale è disciplinato dal codice di procedura penale all’art. 177 e ss. con previsione di diversi tipi di nullità. Nel caso di omissione dell’avviso di farsi assistere da un difensore prima di essere sottoposti agli accertamenti, tale grave carenza integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio dell’accertamento tossicologico ai sensi dell’art. 178 comma 1 lett. C) del c.p.p. Tale nullità deve essere, inoltre, tempestivamente dedotta dal difensore ex art. 180 e 182 c.p.p. in quanto l’onore di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo del difensore (o del pubblico ministero) e non dell’indagato in quanto trattasi di un soggetto che non ha idonee conoscenze tecnico-professionali per apprezzare una violazione della legge processuale. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la polizia giudiziaria che effettua le indagini deve obbligatoriamente dare avviso al conducente/indagato per guida in stato di ebbrezza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.. Tale obbligo ricorre non soltanto ove la circostanza richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico ai sensi dell’art. 186 c. 5 C.d.S. - e quindi al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso - ma addirittura quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura sanitaria ai fini di diagnosi e cura o comunque nell’ambito di un protocollo medico-terapico specifico. Ne consegue, quindi, che la necessità di dare l’avviso è esclusa nei soli casi in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento dello stato di ebbrezza (o dello stato di alterazione da assunzione di sostane stupefacenti) e la polizia giudiziaria rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione delle analisi. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che la prova dell’avvenuto avviso all’indagato per guida in stato di ebbrezza di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il prelievo ematico è anche dimostrabile per testimoni, qualora non risulti presente nel verbale di accertamento. In particolare, se la prova dell’avviso del diritto di farsi assistere da un difensore viene fornita a mezzo di testimoni (nel caso esaminato dalla Corte gli operatori di polizia giudiziaria), il Giudice investito del caso deve verificare l’attendibilità di questi ultimi in relazione a quanto direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. Ciò in quanto «la prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’art. 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall’art. 115 disp. att. c.p.p., l’annotazione di tale adempimento non è prescritta». Riferimenti giurisprudenziali: Cass. pen., SS.UU., ud. 05/02/2015, sent. nr. 5396 Cass. pen., Sez. IV, ud. 19/02/2020 sent. nr. 8862 Cass. pen., Sez. IV, ud. 27/10/2020, sent. nr. 32191 Tribunale di Verona, ud. 11/12/2020, sent. nr. 1873 Tribunale di Belluno, ud. 22/01/2021, sent. nr. 54 Tribunale di Verona, ud. 04/03/2021, sent. nr. 582 Cass. pen., Sez. IV, ud. 28/04/2021, sent. nr. 18349
Come noto, l’art. 186 del Codice della Strada vieta la guida dei veicoli in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico
Guida in stato di ebbrezza: quando l'accertamento è nullo?
Prelievo ematico effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario
L’avviso al difensore può essere provato anche per testimoni?
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